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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5088/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal Tribunale di Bari per il reato di traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) aggravato dall'art. 416-bis.1 c.p., articolando cinque motivi principali: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e con captatore informatico acquisite sul RIT 494/2020 (contestando l'applicabilità del regime derogatorio e la motivazione dei decreti autorizzativi); 2) insufficienza e inattendibilità delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Isabella Ciccolella come base indiziaria per l'associazione; 3) infondatezza dell'aggravante 416-bis.1 (sia nella forma della finalità agevolativa sia del metodo mafioso) per carenza di elementi fattuali; 4) mancanza di prove della consapevolezza e della volontà della ricorrente di agevolare l'associazione e di impiegare il metodo mafioso; 5) contestazione della sussistenza e motivazione delle esigenze cautelari, con lamentele sul carattere cumulativo e generico della valutazione del giudice.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi principali: in primo luogo ha qualificato la norma introdotta dal d.l. 10/08/2023 n.105 (art.1) convertito nella L. 9/10/2023 n.137 come norma di interpretazione autentica dell'art.13 (disciplinante le intercettazioni nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata), con efficacia retroattiva e piena applicabilità ai procedimenti in corso; ne consegue la utilizzabilità delle intercettazioni disposte il 2/3/2020, essendo quelle autorizzazioni adottate per delitti con aggravante di cui all'art.416-bis.1. La Corte ha inoltre ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato il collegamento tra i fatti originari (attentato dinamitardo e aggravante 416-bis.1) e la necessità delle intercettazioni nella casa di Bruno, nonché che vi fosse un consistente quadro indiziario sulla partecipazione della ricorrente al clan (intercettazioni, rapporto con Nicola Bruno, condanna del marito Riccardo Porro come partecipe del clan). Le censure sulla credibilità della collaboratrice e sulla qualificazione dell'aggravante sono state ritenute generiche o prive di interesse nel giudizio cautelare; le esigenze cautelari sono state motivate in modo specifico e non superate dalla difesa. Per questi motivi il rigetto del ricorso è stato confermato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Usata per qualificare il reato di traffico di stupefacenti contestato alla ricorrente; costituisce una delle fattispecie aggregate all'impianto indiziario

  • codice penale, art. 416-bis.1

    Aggravante contestata che legittima, ai fini cautelari e per l'applicazione della disciplina speciale delle intercettazioni, di considerare i delitti come connessi a fenomeni di criminalità organizzata

  • d.l. 10 agosto 2023, n. 105, art. 1 (convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 137)

    Qualificata dalla Corte come norma di interpretazione autentica volta a precisare che l'art.13 (regime derogatorio delle intercettazioni) comprende anche i delitti monosoggettivi indicati nell'art.51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni dell'art.416-bis; la Corte ne riconosce l'efficacia retroattiva per i procedimenti in corso

  • d.l. n. 151 del 1991, art. 13 (convertito nella L. 203/1991)

    Disciplina il regime derogatorio delle intercettazioni nei procedimenti di criminalità organizzata, consentendo captazioni nei luoghi di privata dimora senza la preventiva individuazione degli stessi; la Corte applica tale regime alle intercettazioni qui impugnate

  • codice di procedura penale, art. 266 e art. 275

    Art.266 richiamato in tema di limiti all'utilizzo delle intercettazioni tra presenti; art.275 richiede la valutazione delle esigenze cautelari e motiva la presunzione cautelare in relazione alla partecipazione a un'associazione

  • codice di procedura penale, art. 51, commi 3-bis e 3-quater

    Elenca taluni reati rilevanti ai fini della nozione estesa di delitti di criminalità organizzata cui la disciplina speciale si applica; punto centrale per delimitare l'ambito di operatività dell'art.13

  • d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 e d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (L. 25/06/2020 n.70)

    Richiamati per precisazione storica del regime delle intercettazioni nei procedimenti iscritti anteriormente alle riforme; la Corte ritiene irrilevante la data del decreto autorizzativo rispetto al titolo di reato con aggravante 416-bis.1

Massime di principio

  • Se le intercettazioni sono state autorizzate per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., il regime derogatorio previsto dall'art.13 è applicabile e ne consegue, salvo specifiche illegittimità procedurali, la utilizzabilità delle intercettazioni anche se il decreto autorizzativo è anteriore a successive riforme formali della disciplina
  • Una norma parlamentare che dichiara l'ambito applicativo di una norma processuale e recepisce l'interpretazione delle Sezioni Unite può essere qualificata come interpretazione autentica e quindi avere efficacia retroattiva, a condizione che rispetti i limiti di ragionevolezza, tutela dell'affidamento e delle garanzie costituzionali
  • Per impugnare con successo l'utilizzabilità delle intercettazioni occorre dedurre e dimostrare vizi specifici del decreto autorizzativo o l'assenza del 'fondato motivo' per le captazioni, non basta la mera contestazione della qualificazione del reato come connesso a fenomeni di criminalità organizzata
  • Le censure generiche sulla insufficienza del quadro indiziario o sulla inattendibilità di collaboratori di giustizia sono spesso inammissibili o inefficaci in sede di impugnazione di misure cautelari, se il giudice ha dato adeguata motivazione e sono presenti elementi corroboranti (intercettazioni, precedenti condanne di persone vicine, ruoli organizzativi)
  • Nel giudizio cautelare l'esclusione di un'aggravante può non avere interesse se la mera partecipazione all'associazione comporta già la presunzione cautelare e non altera immediatamente la misura: le doglianze su circostanze aggravanti devono mostrare una concreta utilità processuale per essere rilevanti

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