Cassazione Penale, Sentenza n. 42500/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in falsa testimonianza (capo B, artt. 110 e 372 c.p., per aver istigato o suggerito a Paola Micheli una falsa deposizione) e per calunnia (capo C, art. 368 c.p., in danno della sua ex moglie Jorda Ileana), chiedendo l'assoluzione o la riforma con otto motivi: inesistenza del dolo per la calunnia (confusione o difesa legittima), insussistenza del concorso nella falsa testimonianza e mancata applicazione dell'art. 384 c.p. (causa di giustificazione), vizi di motivazione (anche per presunto uso di altra sentenza non definitiva), omessa valutazione del dolo e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha esaminato ed escluso il terzo motivo (concussione morale nella falsa testimonianza) sul merito, ritenendo che la Corte d'appello avesse motivato in modo congruo la qualificazione dell'imputato come ispiratore della falsa deposizione, anche sulla base del confronto con il verbale della Stazione dei Carabinieri. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: alcuni perché ricadono nel merito e non sono sindacabili in Cassazione (valutazioni probatorie e di dolo), altri perché evocati in modo generico (art. 384) o non tempestivamente dedotti in appello (art. 131-bis). Conseguentemente è stata confermata la condanna di 1 anno di reclusione, con sospensione condizionale della pena, e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Jorda Ileana, che è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Consente di configurare il concorso morale; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 110 per imputare all'imputato la qualità di ispiratore della falsa testimonianza resa da terzo
art. 372 cod. pen.
Norma sul reato di falsa testimonianza; la sentenza ha confermato la condanna in relazione alla falsità della deposizione e al ruolo di istigatore attribuito all'imputato
art. 368 cod. pen.
Norma sul reato di calunnia; la Corte ha ritenuto sussistente la calunnia nei confronti della ex moglie, collegando il fatto alla continuità con gli altri reati
art. 384 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di giustificazione, ma la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non adeguatamente sviluppata, quindi non valutabile in cassazione
art. 131-bis cod. pen.
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ricordato che la sua applicazione è principalmente questione di fatto e personalità e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non previamente dedotta in appello
art. 376 cod. pen.
Richiamato dalla giurisprudenza citata: la Corte ha ricordato che la causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 non si applica al concorrente istigatore del reato (principio giurisprudenziale richiamato)
Massime di principio
- Il concorso morale nella falsa testimonianza è configurabile: se emerge prova che una persona ha istigato o suggerito a un terzo di rendere una deposizione falsa, può essere ritenuta responsabile in concorso per il reato principale
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove; i motivi che mirano a un diverso apprezzamento delle risultanze processuali sono inammissibili perché attengono al merito
- Le eccezioni o le cause di non punibilità che richiedono valutazioni di fatto o della personalità (es. art. 131-bis) devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio di merito; non possono essere proposte per la prima volta in cassazione
- Le censure devono essere formulate in modo specifico e non meramente evocato: richiami generici a una norma (es. art. 384) o argomentazioni non sviluppate sono dichiarate inammissibili
- L'autonomia dei procedimenti: il giudice che valuta la responsabilità dell'imputato per un reato non è vincolato da esiti di altri processi relativi a parti diverse, salvo che emergano profili che giustifichino diverso coordinamento; la corte deve però motivare adeguatamente ogni riferimento a precedenti decisioni
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