Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4378/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 517 del 2025 pubblicata il 17 aprile 2025, emessa dal Tribunale di Monza – sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto per quattro anni scolastici il diritto alla Carta docente per complessivi 2.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 517/2025 del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, pubblicata il 17 aprile 2025 e passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla somma annuale di 500 euro prevista per la Carta docente, per quattro anni scolastici, e condannato il Ministero a rilasciare la carta elettronica e a corrispondere complessivamente 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte il ricorso: ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha provato l'integrale pagamento né il corretto adempimento degli obblighi anche per il futuro, gli ha ordinato di rilasciare la Carta elettronica e di effettuare i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega: il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola, nel caso concreto, eccessivamente afflittiva in considerazione delle difficoltà collegate ai vincoli normativi e di bilancio, dello stato della finanza pubblica e dell'esiguità del debito. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del Giudice ordinario di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato dalla difesa del ricorrente, per cui sussistono tutti i presupposti di applicabilità di cui alla lett. c), comma 2, dell’art. 112 del codice del processo amministrativo.

    L'ottemperanza è esperibile per dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando ne ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    E’ stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo in forma esecutiva.

    Nel caso esaminato, il TAR ha verificato che, dalla notifica del titolo in forma esecutiva, fosse decorso il termine dilatorio prescritto prima di procedere all'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Invero, posto che la disposizione in questione esclude l’applicazione delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito, tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative; tra queste possono rilevare le difficoltà di adempimento legate a vincoli normativi e di bilancio e l'esiguità del debito, se rendono la penalità eccessivamente afflittiva.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Tale sentenza, in particolare, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire dell'erogazione della somma di € 500 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 (in conseguenza del rilascio della c.d. carta docente) e, per l'effetto, condannato il Ministero resistente al pagamento in favore del ricorrente, tramite carta elettronica, per il periodo di spettanza (quattro anni scolastici), della suddetta cifra annuale, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00.

    La disposizione è richiamata quale fonte del beneficio annuale di 500 euro riconosciuto dal giudicato da eseguire; il TAR ordina il rilascio della Carta elettronica e il pagamento delle somme spettanti in base a tale pronuncia.

Massime di principio

  • È esperibile il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta rispettato il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • Quando l'amministrazione non prova l'integrale adempimento degli obblighi di pagamento e degli ulteriori obblighi derivanti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata sulla base di una valutazione concreta di manifesta iniquità o di altre ragioni ostative; possono assumere rilievo le difficoltà di adempimento derivanti da vincoli normativi e di bilancio e l'esiguità del debito, quando rendano la penalità eccessivamente afflittiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.