Ordinanza n. 538/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di fissazione di un appuntamento e di lavorazione e conclusione della relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, chiedendo in via cautelare l'ordine di fissare un appuntamento entro sette giorni e di lavorare e concludere la procedura entro un ulteriore termine di sette giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inosservanza. Il testo non specifica ulteriori censure sostanziali dedotte nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In camera di consiglio l'amministrazione ha comunicato che l'appuntamento richiesto era stato fissato dalla sede diplomatica; per tale ragione è venuto meno l'interesse del ricorrente alla pronuncia cautelare interinale di tipo propulsivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate, considerando sia il lasso temporale non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, sia il comportamento collaborativo dell'amministrazione, che si è adoperata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza rileva tuttavia il venir meno dell'interesse alla misura cautelare a seguito della fissazione dell'appuntamento da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- La fissazione, da parte dell'amministrazione, dell'appuntamento richiesto dal ricorrente determina il venir meno dell'interesse alla pronuncia cautelare interinale diretta a imporre proprio tale adempimento, con conseguente reiezione dell'istanza cautelare.
- Nella regolazione delle spese della fase cautelare, il giudice può compensarle valutando il tempo intercorso tra la richiesta amministrativa e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, quando questa abbia provveduto in tempi ragionevoli dopo l'attivazione della tutela giurisdizionale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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