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Sentenza

Sentenza n. 203/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento -del D.C.A. n. 129 del 13.08.2025, avente ad oggetto “Decreti del commissario ad acta n. 35/2018, n. 31/2019 e n. 72/2019. aggiornamento "scheda di prescrizione farmaco biologico/biosimilare a maggior costo-terapia", allegato B al dca n.12/2024. provvedimenti”, trasmesso alla ricorrente con nota n. prot. 120888 del 13.08.2025; -della deliberazione della Direzione Generale dell’A.S.RE.M. n. 1134 dell'8.09.2025, avente ad oggetto “Decreto del commissario ad acta n. 129 del 13.8.2025 avente ad oggetto: “dca n. 35/2018, n.31/2019 e n. 72/2019. aggiornamento "scheda di prescrizione farmaco biologico/ biosimilare a maggior costo-terapia", allegato B al dca n. 12/ 2024. provvedimenti". Presa d' atto”, trasmesso alla ricorrente con nota ASREM n. 111659 del 18.9.2025; -di ogni atto presupposto e in questi richiamati; - ove occorra, del “PO 2025-2027”, in quanto richiamato nelle premesse del summenzionato D.C.A. n. 129/2025; nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai suddetti provvedimenti.

Giustizia amministrativa202500314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.C.A. n. 129 del 13 agosto 2025 e deliberazione A.S.Re.M. n. 1134 dell’8 settembre 2025, concernenti l’approvvigionamento dei farmaci oncologici ad alto costo e innovativi per pazienti regionali ed extraregionali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il nuovo modello di approvvigionamento dei farmaci oncologici ad alto costo e innovativi destinati ai pazienti extraregionali. Il D.C.A. n. 129/2025 confermava l’acquisto diretto da parte dell’A.S.Re.M. per i pazienti regionali e prevedeva, per quelli extraregionali, la fornitura del solo primo ciclo terapeutico, rimettendo i cicli successivi alle Regioni di residenza, salvo il caso in cui emergessero «criticità organizzative» tali da impedirne la disponibilità. Sono stati dedotti: mancanza di un adeguato periodo transitorio; indeterminatezza della clausola di salvaguardia; rischio di interruzione della continuità terapeutica; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sproporzione, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento; violazione dell’art. 10 del d.l. 158/2012, della sentenza del TAR Molise n. 147/2024 e dell’art. 21-septies l. 241/1990; lesione della capacità attrattiva del polo di eccellenza e degli interessi connessi alla mobilità sanitaria interregionale. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione e interesse, sostenendo inoltre che il meccanismo del primo ciclo non fosse riferibile alla ricorrente e che la disciplina fosse coerente con il contenimento della spesa sanitaria.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari, riconoscendo la legittimazione e l’interesse della struttura sanitaria. Essa, essendo responsabile dell’assistenza anche ai pazienti extraregionali e non potendo acquistare direttamente i farmaci, è incisa dall’incertezza sull’effettiva disponibilità dei medicinali necessari. Il Collegio ha inoltre ritenuto applicabile alla ricorrente il meccanismo del primo ciclo previsto dal D.C.A. n. 129/2025. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente per irragionevolezza e contraddittorietà. Il giudice ha rilevato, anzitutto, che la mera fornitura del primo ciclo da parte dell’A.S.Re.M. non costituisce un adeguato regime transitorio: l’introduzione di un nuovo sistema, fondato sulla collaborazione tra amministrazioni sanitarie di diverse Regioni e sull’impossibilità per la struttura privata di acquistare direttamente i farmaci, richiede un periodo di vacatio generale, astratto, congruo e proporzionato, destinato a consentire l’organizzazione del nuovo modello e a prevenire interruzioni delle terapie. Ha inoltre ritenuto inadeguata la clausola che subordinava la garanzia dei cicli successivi al primo all’emersione di generiche «criticità organizzative», poiché non definiva criteri sufficientemente precisi e oggettivi né modalità e tempi dell’intervento regionale. I chiarimenti successivi contenuti in una nota amministrativa non erano idonei a sanare tali carenze, anche in assenza di specifici accordi interregionali. L’Amministrazione dovrà pertanto rideterminare il periodo transitorio e precisare il contenuto della clausola di salvaguardia; il tempo trascorso durante il giudizio non può sostituire il periodo transitorio, essendo mancata nel frattempo una disciplina certa. Sono state respinte le censure relative alla violazione o elusione del giudicato, poiché la precedente sentenza aveva censurato l’irragionevolezza del sistema senza vincolare l’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica. Respinte anche le doglianze fondate sulla qualità di polo di eccellenza, sulla perdita di attrattività e sugli ulteriori profili di irragionevolezza, ritenendo legittimo, in sé, il trasferimento dell’onere economico alle Regioni di provenienza dei pazienti. Gli atti sono stati annullati nei limiti dell’interesse della ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012

    immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del SSN

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione al rischio di mancata disponibilità tempestiva dei farmaci; il TAR ha accolto il ricorso per irragionevolezza del regime transitorio e della clausola di salvaguardia, senza fondare autonomamente la decisione sulla violazione di tale disposizione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la nullità per violazione o elusione del giudicato; la censura è stata respinta, non essendo ravvisata una nullità dell’atto.

  • art. 8-bis d.lgs. 502/1992

    Richiamato dalla difesa erariale per sostenere che il provvedimento non incide sulla libertà del paziente di scegliere la struttura erogatrice; il TAR ha deciso la controversia sulla diversa questione dell’effettività e continuità dell’approvvigionamento farmaceutico.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla difesa erariale in tema di interesse ad agire; il TAR ha invece riconosciuto l’interesse concreto e attuale della struttura sanitaria all’impugnazione.

  • art. 39 c.p.a.

    Richiamato per l’applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili con il processo amministrativo.

  • art. 1, comma 3, D.C.A. n. 129/2025

    Sono garantiti i cicli successivi al primo ai pazienti residenti in altre Regioni nell’ipotesi in cui emergano criticità organizzative tali da non consentire la disponibilità dei farmaci da parte delle Regioni di residenza

    La clausola è stata ritenuta irragionevole e inadeguata perché generica, priva di criteri oggettivi e non accompagnata dalla disciplina delle modalità e dei tempi dell’intervento necessario a garantire la continuità terapeutica.

  • art. 21-octies l. 241/1990

Massime di principio

  • Quando una pubblica amministrazione introduce un nuovo modello organizzativo per l’approvvigionamento di farmaci indispensabili a terapie programmate, soprattutto sottraendo alla struttura privata erogatrice la possibilità di acquisto diretto, deve prevedere un periodo transitorio generale, astratto, congruo e proporzionato, idoneo a consentire gli adeguamenti organizzativi e a garantire la continuità e tempestività delle cure.
  • Una clausola che assicura la continuità terapeutica solo in presenza di generiche «criticità organizzative» è illegittima per irragionevolezza se non individua criteri precisi e oggettivi per accertare tali criticità e non stabilisce le modalità e i tempi dell’intervento amministrativo sostitutivo o di salvaguardia.
  • Il tempo trascorso durante il giudizio non può essere computato quale periodo transitorio quando, nelle more, gli operatori pubblici e privati siano rimasti privi di regole di azione certe e non siano state realizzate le attività organizzative necessarie per l’attuazione del nuovo sistema.
  • La struttura sanitaria privata accreditata e contrattualizzata è legittimata a impugnare gli atti che disciplinano l’approvvigionamento dei farmaci necessari alle prestazioni rese anche a pazienti extraregionali, quando l’assetto regolatorio incida sull’effettività e sulla continuità delle cure che essa è tenuta a somministrare.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle scelte di organizzazione e contenimento della spesa sanitaria resta rispettoso dell’ampia discrezionalità amministrativa, ma comprende la verifica della ragionevolezza del percorso seguito nel bilanciamento tra sostenibilità finanziaria del servizio sanitario e continuità delle prestazioni essenziali.
  • Una precedente sentenza che abbia censurato l’irragionevolezza di un assetto organizzativo non impedisce all’amministrazione di adottare una nuova disciplina nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la riedizione del potere elimini i profili di illegittimità accertati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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