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Sentenza

Sentenza del 01/12/2015 n. 6381 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Prescrizione ordinaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione basata sulla prescrizione è stata respinta. Il credito resta soggetto al termine decennale e, comunque, la notifica dell'intimazione di pagamento ha interrotto il termine prescrizionale, impedendo che la prescrizione maturasse.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile a un credito portato da una cartella di pagamento non impugnata. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che fosse decorso il termine prescrizionale ordinario applicabile alla specifica obbligazione. Il giudice ha invece ritenuto che la mancata impugnazione della cartella renda il credito definitivamente accertato e che la cartella non opposta sia assimilabile, quanto agli effetti, a una sentenza passata in giudicato, con applicazione del termine decennale previsto dall'art. 2953 c.c. Inoltre, la notifica dell'intimazione di pagamento ha interrotto il decorso della prescrizione.

Norme richiamate

  • Art. 2953 del codice civile

    Quando un diritto è accertato con una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione si converte in quello decennale. Secondo la decisione, la cartella di pagamento non impugnata produce un effetto assimilabile, ai fini prescrizionali, a quello del giudicato.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione tempestiva della cartella di pagamento può rendere definitiva la pretesa e comportare l'applicazione del termine decennale di prescrizione, anziché del termine più breve eventualmente previsto per il credito originario.
  • Gli atti successivi della riscossione, come l'intimazione di pagamento, possono interrompere la prescrizione; il termine ricomincia quindi a decorrere dalla relativa notifica.
  • Per valutare la prescrizione non è sufficiente considerare la data della cartella: occorre verificare se la cartella sia stata impugnata e ricostruire tutte le successive notifiche e gli atti interruttivi.
  • La mancata opposizione alla cartella non elimina la possibilità di contestare eventuali vizi propri di atti successivi, ma rende generalmente più difficile rimettere in discussione l'esistenza e l'ammontare del credito originario.

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