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Ordinanza

Ordinanza n. 385/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. 48310/2024 del 12 agosto 2024 emesso dal Comune di Legnano, recante l’annullamento d’ufficio della concessione del suolo pubblico antistante il pubblico esercizio “Lucy Bar” n. 1/2024, intestata alla ricorrente. B) per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dell’ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2025 del Comune di Legnano, Polizia Locale, prot. n. 2194/2025 del 10 gennaio 2025 recante l’ordine di rimuovere l’occupazione abusiva; - dell’intimazione secondo la quale «qualora l’interessato non vi ottemperi, si provvederà ad esecuzione coattiva; - della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14 febbraio 2009; B) per quanto riguarda gli ulteriori motivi aggiunti: - dell''ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2025 del Comune di Legnano, Polizia Locale, prot. n. 2194/2025 del 10 gennaio 2025; - della delibera di Giunta Comunale n. 26 del 14 febbraio 2009, sconosciuta alla ricorrente; - dell''art. 2, co. 1 e dell''art. 4 del "vigente Regolamento comunale sanzionatorio".

Giustizia amministrativa202402741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: annullamento d’ufficio della concessione di suolo pubblico antistante un pubblico esercizio, nonché successiva ordinanza di rimozione dell’occupazione ritenuta abusiva e relativi atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento comunale di annullamento d’ufficio della concessione di suolo pubblico intestata alla titolare del pubblico esercizio, proponendo successivamente motivi aggiunti contro l’ordinanza della Polizia Locale che imponeva la rimozione dell’occupazione qualificata come abusiva, contro l’intimazione all’esecuzione coattiva, contro una delibera di Giunta comunale e contro disposizioni del regolamento comunale sanzionatorio. Dall’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalle ricorrenti una dichiarazione motivata circa la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito, l’aggiornamento della situazione di fatto e di diritto, l’indicazione di eventuali atti o fatti sopravvenuti e, se ritenuto necessario, delle attività istruttorie occorrenti. Ha inoltre richiesto al Comune chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito né deciso sull’annullamento degli atti impugnati. Ha disposto incombenti istruttori: le ricorrenti devono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, dichiarare motivatamente se persista l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione relativa alla vicenda e segnalare eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie; il Comune deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati. Il giudice ha avvertito che l’inerzia delle ricorrenti sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le ordinanze cautelari precedentemente adottate sono richiamate, ma il loro contenuto non è specificato.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione dell’inerzia processuale della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all’attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e la parte rimane ingiustificatamente inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca del venir meno dell’interesse e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa la cui situazione sostanziale possa essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice può disporre che le parti aggiornino il quadro fattuale e processuale e può richiedere all’amministrazione chiarimenti documentati, riservando la successiva calendarizzazione e decisione all’esito degli incombenti.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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