Sentenza del 18/10/2017 n. 4186 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Ires - Credito di imposta - Errore formale di compilazione - Negazione del credito - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stato riconosciuto che l’errore di compilazione, in quanto puramente formale e non idoneo a modificare la base imponibile, poteva essere corretto senza termini di decadenza. Di conseguenza, la negazione del credito d’imposta non è stata ritenuta giustificata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la negazione del credito d’imposta dovuta a un errore nella compilazione dei righi della dichiarazione necessari per richiederne la detrazione. L’errore era meramente formale e non incideva sulla determinazione della base imponibile, sull’ammontare dell’imposta dovuta o sull’esistenza sostanziale del credito.
Norme richiamate
Disciplina delle dichiarazioni fiscali e degli errori emendabili
Gli errori meramente formali, che non incidono sulla base imponibile né sul tributo dovuto, possono essere emendati anche oltre i termini ordinari di decadenza, purché non comportino un’alterazione sostanziale dei dati fiscali.
Disciplina del credito d’imposta ai fini IRES
La mancata o errata compilazione dei righi dichiarativi non comporta automaticamente la perdita del credito quando l’errore è esclusivamente formale e il credito risulta sostanzialmente spettante.
Massime di principio
- Un errore dichiarativo puramente formale, che non modifica imponibile, imposta o altri elementi sostanziali, non dovrebbe determinare la perdita del beneficio fiscale.
- La dichiarazione fiscale può essere emendata per correggere errori a favore del contribuente anche oltre i termini ordinari, quando la correzione non introduce un credito inesistente ma rende corretta una situazione sostanziale già esistente.
- Occorre distinguere tra errore formale e violazione sostanziale: il primo riguarda modalità o righi di compilazione; la seconda incide sull’esistenza, sulla misura o sui presupposti del credito.
- Per ottenere il riconoscimento del credito è necessario dimostrare con documentazione adeguata che il beneficio spettava sostanzialmente e che l’errore non ha prodotto un vantaggio fiscale indebito.
- La regola non si applica automaticamente a crediti inesistenti, a dati sostanziali omessi o a violazioni che impediscano i controlli dell’Amministrazione finanziaria.
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