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Sentenza

Sentenza n. 3221/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Liguria che, pur accogliendo il ricorso di primo grado, aveva liquidato le spese processuali in 500 euro per il carattere seriale della controversia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica, non conforme al decoro della professione forense e manifestamente inferiore ai parametri ministeriali. Ha dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014, n. 37/2018 e n. 147/2022, sostenendo l’inderogabilità dei minimi o comunque dei limiti di riduzione dei valori medi; la violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.; degli artt. 24, 111 e 113 Cost.; degli artt. 26 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.; degli artt. 91 e 92 c.p.c.; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dell’art. 6, par. 1, CEDU, nonché dell’art. 117 Cost. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre dedotto il difetto assoluto di motivazione, poiché il TAR aveva giustificato la riduzione richiamando soltanto il carattere seriale della controversia. Ha chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di 1.189 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha escluso che, dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, sussista un vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati, costituiscono criteri di riferimento, dai quali il giudice può discostarsi motivatamente. Tuttavia, uno scostamento apprezzabile dai valori medi richiede l’indicazione dei criteri utilizzati e non può condurre alla liquidazione di somme simboliche o non conformi al decoro professionale, ai sensi dell’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il TAR si era limitato a richiamare il carattere seriale della controversia, senza fornire una motivazione idonea né configurare una compensazione parziale delle spese. La serialità, inoltre, non giustificava di per sé la riduzione e poteva, secondo il Collegio, aggravare la posizione dell’amministrazione che aveva reiteratamente negato una pretesa già riconosciuta in sede giudiziaria. Ritenuta lesiva dell’effettività della tutela giurisdizionale la liquidazione manifestamente esigua e immotivata, il Consiglio di Stato ha rideterminato equitativamente le spese del primo grado in 800 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha compensato le spese del grado d’appello, in ragione del solo parziale accoglimento e della richiesta dell’appellante superiore alla somma riconosciuta.

Norme richiamate

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    i valori medi di cui alle tabelle allegate possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento

    I valori tabellari costituiscono parametri di riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene, ma deve motivare in caso di scostamento apprezzabile.

  • art. 5 D.M. n. 55/2014

    Concorre, insieme all’art. 4, a individuare i parametri generali per la liquidazione dei compensi professionali in sede giudiziale.

  • art. 13, comma 6, l. n. 247/2012

    Prevede l’adozione ministeriale dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, aggiornati periodicamente.

  • art. 9, comma 1, l. n. 27/2012

    Ha abrogato le tariffe professionali e il precedente sistema legale di inderogabilità dei minimi tariffari.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione

    Costituisce il limite normativo alla discrezionalità giudiziale: non possono essere liquidate somme simboliche o non consone al decoro della professione.

  • art. 26 c.p.a.

    Rileva per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di soccombenza e alla condanna alle spese.

  • art. 24 Cost.

    La liquidazione delle spese non può compromettere l’effettività del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale.

  • art. 113 Cost.

    La regolazione delle spese deve essere compatibile con l’effettività della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • art. 47 CDFUE

    È richiamato quale fondamento sovranazionale del principio di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    È richiamato in relazione al principio dell’equo processo e all’effettiva rifusione delle spese legali.

  • art. 2, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione al dovere di leale collaborazione e correttezza della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Dopo l’abrogazione delle tariffe professionali, i valori previsti dai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi non costituiscono minimi inderogabili; il giudice può discostarsene, purché applichi i criteri normativi pertinenti e motivi adeguatamente lo scostamento apprezzabile.
  • La discrezionalità del giudice amministrativo nella regolazione delle spese di lite non consente la liquidazione di somme meramente simboliche o non conformi al decoro della professione forense, poiché l’art. 2233, comma 2, c.c. costituisce un limite inderogabile.
  • La motivazione della liquidazione delle spese è insufficiente quando il giudice si limita a richiamare il carattere seriale della controversia senza indicare i criteri concreti che giustificano una significativa riduzione rispetto ai parametri ministeriali.
  • La serialità del contenzioso, considerata isolatamente, non giustifica una riduzione immotivata delle spese processuali; qualora derivi dalla reiterazione di una condotta amministrativa già riconosciuta illegittima, può anzi rilevare negativamente nella valutazione della posizione dell’amministrazione soccombente.
  • Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e immotivata può compromettere il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dalla Costituzione e dalle fonti sovranazionali, imponendo la riforma della statuizione sulle spese e una nuova liquidazione equitativa.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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