Cassazione Civile, Ordinanza n. 16016/2025 del 15/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi soggettivi relativi agli anni 2012 e 2013 e di contributi integrativi relativi agli anni 2000-2008, 2012 e 2013. Il professionista ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi rigettata in primo grado e in appello. In cassazione ha articolato quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e sostanziali in tema di prova documentale, prescrizione e onere della prova, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente ignorato il disconoscimento della conformità all'originale di copie delle ricevute di ritorno delle lettere di messa in mora; con il secondo ha dedotto che l'asserita illeggibilità delle sottoscrizioni apposte su alcune missive interruttive gli avrebbe impedito un'effettiva difesa; con il terzo ha censurato la ritenuta efficacia interruttiva di atti di messa in mora del 26/07/2004 e 23/12/2005, invocando un certificato storico di residenza che proverebbe la mancata ricezione o la spedizione ad indirizzo diverso; con il quarto ha contestato la mancata prescrizione del contributo integrativo per l'anno 2002, assumendo che i primi atti interruttivi utili sarebbero stati tardivi e non riferibili a quell'annualità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specifica localizzazione e trascrizione delle contestazioni, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., e perché non colpiva una ratio decidendi concorrente, ossia la ritenuta chiara comprensibilità delle annotazioni manoscritte sulle ricevute. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dell'illeggibilità delle sottoscrizioni risultava nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, oltre che nuovamente non localizzata nel ricorso. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile: quanto all'atto del 23/12/2005, mancava l'interesse ad impugnare poiché la sentenza d'appello aveva comunque ritenuto la prescrizione interrotta anche prescindendo da tale atto; quanto all'atto del 26/07/2004, il motivo non si confrontava con le rationes della decisione di merito, fondate sia sulla novità della questione sia sulla sua infondatezza nel merito. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per novità della questione e per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., poiché la doglianza circa l'inefficacia degli atti interruttivi anteriori al 21/11/2010 non risultava dedotta e localizzata nei giudizi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2719 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria delle copie di documenti e disconoscimento della conformità agli originali.
art. 2943 c.c.
Richiamato in relazione agli atti interruttivi della prescrizione.
art. 2948 c.c.
Richiamato in relazione al termine prescrizionale applicabile ai contributi previdenziali.
art. 2697, comma 2, c.c.
Richiamato dal ricorrente per l'onere della prova in tema di prescrizione e atti interruttivi.
legge n. 166/1991
Richiamata dal ricorrente quale disciplina rilevante per i contributi pretesi dall'ente previdenziale.
art. 24 Cost.
Invocato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa, ritenuto non utilmente prospettato in cassazione per novità della questione.
art. 414 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al contenuto degli atti introduttivi e al diritto di difesa.
art. 157 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle eccezioni processuali e alla loro deducibilità tempestiva.
art. 1335 c.c.
Richiamato in tema di presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie e delle missive interruttive.
art. 34 D.M. 09/04/2001
Richiamato dal ricorrente quale disciplina degli obblighi e della riscossione contributiva della cassa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma processuale indicata come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Applicato dalla Corte come requisito di specificità e localizzazione: il ricorso è inammissibile se non trascrive e localizza gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda le censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su documenti o atti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non ne indica specificamente la collocazione negli atti di causa, poiché il controllo di legittimità non può supplire a tale deficit di autosufficienza.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se una sola ratio resta intatta, la decisione resiste comunque.
- Non può essere dedotta per la prima volta in cassazione una questione di fatto o un'eccezione non trattata nei precedenti gradi di merito, salvo che risulti già ritualmente introdotta e localizzata nel processo.
- La censura sull'efficacia interruttiva della prescrizione deve misurarsi sia con la tempestività della deduzione sia con l'effettiva idoneità dell'atto invocato a produrre l'effetto interruttivo; se la sentenza di merito fonda la decisione su una ratio alternativa e autonoma, l'impugnazione deve colpire anche quella ratio.
- Quando il giudice di merito afferma la comprensibilità di annotazioni o sottoscrizioni su ricevute o missive, la semplice contestazione generica della loro leggibilità non basta, se non viene specificamente indicato quali parti siano illeggibili e in che modo ciò incida sul decisum.
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