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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - Potenza, Sezione 1

Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del silenzio rigetto, formatosi il 23.8.2025, sull’istanza di accesso della sig.ra Filomena Vocale del 24.7.2025; nonché per la declaratoria del diritto ad accedere ai documenti, richiesti con la predetta istanza di accesso del 24.7.2025;

Giustizia amministrativa202500314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Silenzio-rigetto sull’istanza di accesso del 24 luglio 2025 e nota di parziale diniego dell’Azienda ospedaliera del 24 dicembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, infermiera presso l’Unità Operativa di Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Melfi, aveva subito la revoca dell’indennità di rischio radiologico. Ritenendo necessario acquisire la documentazione utile a verificare la legittimità della revoca, aveva presentato un’istanza di accesso relativa, tra l’altro, alle relazioni della Commissione per il Rischio Radiologico, ai verbali e agli atti istruttori degli ultimi tre anni, alle schede di monitoraggio dosimetrico, al Documento di Valutazione dei Rischi, ai certificati dell’Esperto di Radioprotezione e agli atti relativi alle visite mediche. L’Azienda aveva inizialmente omesso di riscontrare l’istanza e, successivamente, aveva consegnato solo parte dei documenti, negando o limitando l’accesso agli altri. Con il ricorso ex art. 116 c.p.a. e con motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 24, comma 7, sostenendo la necessità dell’ostensione per curare e difendere i propri interessi giuridici. L’Amministrazione ha giustificato il diniego, in parte, affermando l’inesistenza di alcuni documenti e, in parte, ritenendo inutili o non pertinenti i documenti relativi agli anni precedenti e quelli concernenti la sicurezza radiologica.

La decisione

Il TAR ha distinto le diverse categorie documentali. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per i documenti già consegnati alla ricorrente, tra cui il regolamento aziendale, la delibera di recepimento, la classificazione del rischio, la scheda del posto di lavoro, le comunicazioni sull’attività svolta, il verbale di revoca, la relativa delibera e l’esito del monitoraggio dosimetrico del 2024. Ha respinto la domanda di accesso quanto ai pareri specifici dell’Esperto di Radioprotezione, alle modifiche organizzative, strutturali e strumentali incidenti sull’esposizione e alle note tecniche, poiché l’Amministrazione aveva attestato che tali documenti non esistevano; non può essere ordinata l’ostensione di documenti dichiarati inesistenti, ferma la responsabilità dell’Amministrazione sulla veridicità della dichiarazione. Ha invece accolto il ricorso e i motivi aggiunti quanto alle relazioni illustrative della Commissione degli ultimi tre anni, ai verbali e agli atti istruttori delle riunioni e verifiche sul rischio radiologico, comprese le schede dosimetriche del 2022 e 2023, al Documento di Valutazione del Rischio radiologico dell’Ospedale di Melfi, ai certificati degli ultimi tre anni dell’Esperto di Radioprotezione e agli atti relativi alle visite mediche della ricorrente. Il TAR ha ritenuto illegittimo negare l’accesso sulla base di una valutazione preventiva dell’inutilità dei documenti o della possibile infondatezza dell’eventuale impugnazione della revoca dell’indennità: l’utilità della documentazione non compete all’Amministrazione, e anche gli atti relativi ad anni precedenti possono essere funzionali alla verifica della legittimità della revoca. Ha ordinato la consegna dei documenti entro trenta giorni e ha condannato l’Azienda al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • artt. 22 e ss. l. n. 241/1990

    Costituiscono la disciplina generale dell’accesso ai documenti amministrativi, applicata dal TAR alla richiesta della ricorrente.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici

    L’accesso deve essere garantito quando la conoscenza dei documenti è necessaria alla cura o difesa di interessi giuridici; l’Amministrazione non può negarlo valutando preventivamente l’utilità concreta che il richiedente ne ricaverà.

  • artt. 130 e 131 d.lgs. n. 101/2020

    Sono richiamati dal TAR per evidenziare la rilevanza degli adempimenti dell’Esperto di Radioprotezione ai fini dell’utilità dei certificati richiesti.

  • artt. 26, comma 1, e 29 c.p.a.

    Richiamati per la disciplina della decisione e dell’esecuzione della pronuncia nel giudizio di accesso.

  • artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c.

    Applicati per porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accesso, l’Amministrazione non può negare l’ostensione dei documenti ritenendoli preventivamente inutili o fondando il diniego sulla possibile infondatezza dell’azione che il richiedente intende eventualmente proporre: la valutazione dell’utilità difensiva dei documenti spetta al richiedente e al giudice, non all’Amministrazione.
  • La necessità di curare o difendere un interesse giuridico può riguardare anche documenti relativi ad annualità precedenti rispetto all’atto contestato, quando tali documenti siano astrattamente idonei a consentire la verifica della legittimità dell’azione amministrativa.
  • Quando l’Amministrazione dichiara formalmente l’inesistenza dei documenti richiesti, il giudice non può ordinare un accesso materialmente ineseguibile; resta ferma la responsabilità dell’Amministrazione per la veridicità della dichiarazione di inesistenza.
  • La dichiarazione dell’Amministrazione di essere disponibile a consegnare la documentazione ritenuta inutile non determina l’effettiva soddisfazione della domanda di accesso se l’ostensione non viene concretamente eseguita; in tal caso il giudizio può concludersi con l’ordine giudiziale di consegna e con la condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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