Cassazione Civile, Ordinanza n. 02835/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2008 e 2009 relativi a fabbricati e terreni destinati ad attività estrattiva, ancora iscritti al catasto come terreni agricoli. La società contribuente aveva impugnato gli avvisi e la commissione tributaria provinciale, poi la regionale, aveva accolto i ricorsi ritenendo che le cave non fossero assoggettabili a ICI perché non riconducibili né a fabbricati, né ad aree fabbricabili, né a terreni agricoli, e che l’omessa previsione espressa delle cave nell’art. 1 d.lgs. n. 504/1992 implicasse l’intenzione legislativa di escluderle dall’imposta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione solo apparente sulla non imponibilità delle aree estrattive; 2) violazione degli artt. 2 e 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. e all’art. 2 d.m. n. 28/1998, sostenendo che le aree erano edificabili secondo gli strumenti urbanistici (zone IIC1 e IC3) e oggetto di convenzione con il Comune; 3) violazione degli artt. 117 Cost. e 107 TFUE per asserito aiuto di Stato; 4) omessa pronuncia sul criterio di valorizzazione e sull’onere probatorio del minor valore delle aree. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri, affermando che l’area adibita ad attività estrattiva, se classificata come edificabile dagli strumenti urbanistici, non può essere considerata agricola né sottratta all’ICI per il solo fatto di essere concretamente utilizzata come cava o di essere iscritta al catasto terreni. La Corte ha inoltre ribadito che l’edificabilità va desunta dagli strumenti urbanistici e che non è consentito creare una categoria di immobili sottratta all’imposizione in assenza di una espressa esenzione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato gli originari ricorsi della società contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso del Comune, ha accolto il secondo motivo, ha assorbito i motivi residui e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato gli originari ricorsi della società contribuente contro gli avvisi di accertamento ICI. Le spese di merito sono state integralmente compensate; la controricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 504 del 1992
individua il presupposto dell'ICI nelle unità immobiliari, nelle aree fabbricabili e nei terreni agricoli; non consente di creare una categoria ulteriore di beni esclusi dall'imposizione in assenza di esenzione espressa.
art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992
la nozione di area fabbricabile va desunta dagli strumenti urbanistici; se l'area è utilizzabile a scopo edificatorio, il relativo possesso integra il presupposto impositivo ICI.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato nel ricorso come norma sulla base imponibile, in collegamento con la qualificazione urbanistica del bene e con il criterio del valore venale.
art. 3 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza di violazione del principio di uguaglianza, ma non decisivo nella soluzione della causa.
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla capacità contributiva; la Corte valorizza la coerenza dell'imposizione con l'effettiva destinazione del bene.
art. 117 Cost.
richiamato in relazione al dedotto aiuto di Stato, motivo poi assorbito.
art. 107 TFUE
invocato dal Comune per sostenere che l'esenzione dall'ICI avrebbe configurato un aiuto di Stato; motivo assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 2 d.m. n. 28 del 1998
richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione del bene e ai profili catastali, ritenuti non decisivi rispetto alla destinazione urbanistica effettiva.
art. 384 c.p.c.
consente alla Corte di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata quando la questione è giuridica e il giudice di merito sia pervenuto a soluzione conforme a legge.
Massime di principio
- In tema di ICI, l'edificabilità di un'area deve essere verificata in base alla qualificazione attribuita dagli strumenti urbanistici; la concreta destinazione a cava o l'iscrizione catastale come terreno agricolo non valgono, da sole, a escludere l'imponibilità.
- Un'area destinata ad attività estrattiva, se urbanisticamente edificabile anche solo per fabbricati strumentali, non può essere qualificata come terreno agricolo ai fini ICI e resta soggetta all'imposta secondo il criterio tassativo delle categorie previste dalla legge.
- I vincoli di destinazione urbanistica che limitano l'edificazione incidono sulla stima del valore venale del bene, ma non eliminano l'oggettivo carattere edificabile dell'area, salvo che si tratti di vincoli di inedificabilità assoluta.
- Non è consentito al giudice di merito creare una categoria intermedia di immobili sottratta all'imposizione ICI in assenza di una espressa previsione normativa di esenzione.
- Quando la censura investe una questione di diritto e non un punto di fatto, l'eventuale insufficienza della motivazione è irrilevante se la decisione è comunque conforme a legge, potendo la Corte integrare la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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