Cassazione Civile, Ordinanza n. 21001/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente, la quale aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006. L'Ufficio aveva recuperato imposte sui redditi e IVA contestando, alla società quale consolidante del gruppo, l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA relativi a servizi di consulenza finanziaria, ritenuti non inerenti; tali costi erano stati inizialmente sostenuti dalla consolidante e poi ribaltati pro quota alla controllata. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse indicato gli elementi probatori posti a base del riconoscimento dell'inerenza. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme tributarie e dell'art. 2697 c.c., contestando la ritenuta inerenza e la conseguente deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA, nonché la ripartizione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché la sentenza spiegava che i servizi di consulenza finanziaria erano necessari all'attività della contribuente e che, senza di essi, la società non avrebbe potuto svolgere le proprie operazioni di negoziazione e finanziamento. Ha inoltre affermato che il principio di inerenza dei costi, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, esprime una correlazione qualitativa tra costo e attività d'impresa concretamente esercitata, non escludibile per un mero giudizio di congruità economica salvo macroscopica antieconomicità sintomatica di estraneità all'impresa. La Corte ha poi rilevato che la CTR aveva correttamente posto l'onere probatorio in capo alla contribuente e che questa lo aveva assolto. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte esclude la violazione perché la sentenza impugnata contiene un iter argomentativo comprensibile e sufficiente.
art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo, ma la Corte ritiene infondata la censura di nullità della motivazione.
art. 132 c.p.c.
La motivazione non è apparsa inesistente o meramente apparente, poiché consente di ricostruire il percorso logico del giudice.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno del dovere di motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza di merito.
art. 54 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel motivo di violazione di legge sulla deducibilità dei costi, ma senza accoglimento.
art. 109 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
La Corte ribadisce che l'inerenza è requisito qualitativo del costo deducibile, ancorato alla correlazione con l'attività d'impresa.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo, ma non ritenuto violato.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata respinta.
art. 19, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte afferma che, in tema di IVA, la detrazione spetta se i beni o servizi sono utilizzati per operazioni imponibili, anche come costi generali dell'attività.
art. 2697 c.c.
La sentenza di merito non ha invertito l'onere della prova, ma lo ha correttamente posto a carico della contribuente, che lo ha assolto.
Massime di principio
- L'inerenza del costo, ai fini delle imposte sui redditi, consiste in una correlazione qualitativa tra il costo stesso e l'attività d'impresa concretamente esercitata; non richiede una valutazione di utilità, convenienza o proporzione economica della spesa.
- Il giudizio di congruità o di antieconomicità della spesa è irrilevante di per sé ai fini dell'inerenza, salvo che l'Amministrazione dimostri una macroscopica antieconomicità tale da costituire indice dell'estraneità del costo all'attività imprenditoriale.
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione sussiste quando i beni o servizi acquistati sono impiegati per operazioni imponibili del soggetto passivo, anche se non vi è un nesso diretto e immediato con una specifica operazione a valle, purché le spese rientrino nei costi generali dell'attività economica.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; è invece sufficiente se espone, anche sinteticamente, gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento.
- L'onere di provare l'inerenza e i presupposti della deducibilità/detraibilità grava sul contribuente; il giudice non viola l'art. 2697 c.c. se ritiene che tale onere sia stato correttamente assolto dalla parte interessata.
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