Sentenza n. 116/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 15 settembre 2025 diretta a ottenere la designazione quale componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, aveva presentato una dichiarazione di disponibilità a una nuova designazione, sostenendo che il decorso di due anni dalla cessazione dell’incarico consentisse una nuova nomina. Dopo precedenti manifestazioni di interesse e la designazione di un altro soggetto, aveva presentato una nuova istanza il 15 settembre 2025, rimasta senza riscontro. Ha quindi proposto azione avverso il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 1, comma 2-bis, 2 e 3 della l. 241/1990, degli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 6 del d.lgs. n. 373/2003, nonché dell’art. 97 Cost. e dei principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, lealtà, equità, efficienza e buona amministrazione. Ha inoltre denunciato difetto di motivazione, illogicità, mancanza dei presupposti, carenza istruttoria e sviamento dell’interesse pubblico, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro un termine e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorrente aveva chiesto anche il rinvio della trattazione in attesa di un distinto giudizio pendente davanti al TAR Lazio, avente ad oggetto il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa relativo alla designazione di un terzo soggetto.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio, ritenendo che il presente giudizio sul silenzio e quello pendente davanti al TAR Lazio, relativo all’impugnazione del parere sulla designazione di un terzo soggetto, non fossero legati da pregiudizialità tecnica né da un’interferenza tale da giustificare la sospensione o il rinvio. Ha inoltre valorizzato la pronuncia del CGARS n. 1051 del 29 dicembre 2025, intervenuta in un precedente giudizio del medesimo ricorrente, secondo cui la nomina dei componenti non togati del CGARS comporta una valutazione presidenziale di “merito assoluto”, non una comparazione tra aspiranti. Le manifestazioni di disponibilità trasmesse al Presidente della Regione non configurano candidature giuridicamente rilevanti e sono qualificabili come “dichiarazioni di desiderio”, improduttive di effetti giuridici. Pertanto, esse non fanno sorgere in capo all’amministrazione regionale né un obbligo di valutare il profilo professionale del dichiarante né un obbligo di provvedere mediante un procedimento comparativo. Applicando tale principio anche alla dichiarazione del 15 settembre 2025, il TAR ha escluso l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere e, conseguentemente, l’illegittimità del silenzio. Il ricorso è stato rigettato nel merito. Le spese sono state compensate, considerando che la qualificazione delle dichiarazioni di disponibilità come giuridicamente improduttive era stata affermata dal CGARS dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il ricorrente lo ha invocato a sostegno dei doveri di correttezza e buona fede dell’amministrazione, ma il TAR ha escluso che tali doveri possano fondare un obbligo di provvedere in assenza di un effetto giuridico prodotto dall’istanza.
art. 2 l. 241/1990
L’obbligo di concludere il procedimento presuppone l’esistenza di un procedimento attivabile mediante un’istanza idonea a produrre effetti giuridici; non sussiste rispetto a una mera dichiarazione di desiderio priva di rilevanza giuridica.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione non opera in relazione al mancato riscontro di una dichiarazione che non impone all’amministrazione alcuna valutazione o decisione.
art. 6 d.lgs. 373/2003
La disciplina della designazione dei componenti laici del CGARS attribuisce al Presidente della Regione una valutazione di merito assoluto e non impone una comparazione tra i soggetti che manifestino la propria disponibilità.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione è qualificato come rimedio eccezionale e non è giustificato dall’esistenza di un distinto giudizio privo di rapporto di pregiudizialità tecnica o di interferenza concreta.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il dovere di assicurare la ragionevole durata del processo concorre a escludere rinvii non necessari.
Massime di principio
- Nella procedura di designazione dei componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il Presidente della Regione esercita una valutazione di merito assoluto e non è tenuto a comparare i profili professionali dei soggetti che manifestino la propria disponibilità.
- La trasmissione al titolare del potere di designazione di una dichiarazione di disponibilità non costituisce una candidatura giuridicamente rilevante e, in quanto mera dichiarazione di desiderio, non produce l’obbligo dell’amministrazione di valutare il dichiarante o di concludere un procedimento.
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’esistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere; tale obbligo non può essere desunto dalla sola presentazione di un’istanza priva di effetti giuridici e non idonea ad attivare un procedimento decisorio.
- Il rinvio della trattazione per la pendenza di un altro giudizio è giustificato soltanto in presenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica o di un’interferenza concreta e rilevante; la mera connessione fattuale non è sufficiente, trattandosi di rimedio eccezionale.
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