Ordinanza n. 9472/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento in parte qua, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 27/2026, pubblicata il 16.02.2026 e successivamente modificata parzialmente con “errata corrige” pubblicata il 23.02.2026, che ha disciplinato per il biennio 2026/2028 le “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse dei ricorrenti, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6, prescrive che “il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina”, così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina, nonché per L'ANNULLAMENTO di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuto e/o in via di acquisizione, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, e per la conseguente CONDANNA del Ministero dell'Istruzione ad attribuire 12 punti nelle GPS per il biennio scolastico 2026/2028 ai docenti ricorrenti in possesso del titolo di servizio militare e/o servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile anche quando il detto servizio sia stato prestato non in costanza di nomina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27/2026 sulle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e sul conferimento delle supplenze per il biennio 2026/2028, nella parte relativa alla valutabilità del servizio militare, sostitutivo e civile prestato in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'art. 16, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 27/2026, nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge e il servizio civile siano interamente valutabili soltanto se prestati in costanza di nomina. Hanno inoltre chiesto l'attribuzione di 12 punti nelle GPS anche per i servizi svolti al di fuori della costanza di nomina. Il TAR ha rilevato, in via preliminare, che il ricorso collettivo potrebbe essere inammissibile per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti, poiché non risulta che tutti abbiano svolto la medesima tipologia di servizio. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la disposizione impugnata non appare identica alla disciplina precedentemente annullata dal TAR e dal Consiglio di Stato: essa distingue il servizio militare e quello civile sostitutivo, valutabili se svolti in costanza di servizio, dal servizio civile nazionale e universale, per i quali è prevista una riserva di posti.
La decisione
Il TAR non ha deciso né il merito del ricorso né la domanda cautelare. Ha rilevato la possibile inammissibilità del ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni giuridiche e delle tipologie di servizio svolte dai ricorrenti, disponendo che sul punto sia instaurato il contraddittorio. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019. I ricorrenti devono adempiere alla notificazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e depositare la prova degli adempimenti entro i successivi cinque giorni. La domanda cautelare è stata rinviata a nuova camera di consiglio fissata per l'8 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 49 c.p.a.
Consente al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati; nel caso concreto l'integrazione è stata ordinata mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026
il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina
La disposizione è oggetto di impugnazione; il TAR ha rilevato che differenzia il servizio militare e il servizio civile sostitutivo, valutabili se svolti in costanza di servizio, dal servizio civile nazionale e universale, per i quali è prevista una riserva di posti.
Massime di principio
- Quando un ricorso collettivo riunisce soggetti le cui posizioni giuridiche o situazioni fattuali non risultano omogenee, il giudice può rilevarne la possibile inammissibilità e deve sollecitare il contraddittorio delle parti prima di assumere una decisione definitiva.
- Nel giudizio amministrativo, ove siano individuabili potenziali controinteressati e il numero o la difficoltà di identificazione renda necessaria una modalità alternativa, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
- La domanda cautelare può essere rinviata a una successiva camera di consiglio quando occorra previamente instaurare il contraddittorio e svolgere gli adempimenti istruttori necessari.
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