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Sentenza

Sentenza n. 3175/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza n° 7296/2024 pronunciata in data 04 Novembre 2024 dalla sezione lavoro del Tribunale di Napoli, notificata in forma esecutiva in data 12 novembre 2024, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione.

Giustizia amministrativa202502727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 e disposto il pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente dipendente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 7296/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva, deducendone la mancata esecuzione da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale annuo di 500 euro, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, nonché a corrispondere le spese del giudizio presupposto, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stato inoltre dedotto l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, determinato in 500 euro, è stato posto a carico del Ministero. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora, parametrata all'interesse legale sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del commissario ad acta o con l'integrale soddisfacimento, se anteriore. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo non riporta una citazione letterale ulteriore rispetto al richiamo della norma.

    La norma consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Il testo richiama la penalità di mora e il parametro dell'interesse legale.

    La penalità di mora ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'insediamento del commissario ad acta o con il soddisfacimento dell'obbligo, se anteriore.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il testo richiama l'inutile decorso del termine ne ante quem.

    L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • In presenza di inottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al titolo entro un termine assegnato, anche quando l'obbligo comprende sia prestazioni dovute alla parte sia il pagamento delle spese liquidate nel giudizio presupposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'insediamento subordinatamente all'ulteriore inerzia dell'amministrazione e conferendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione, comprese eventuali modifiche di bilancio.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione coercitiva e sollecitatoria, non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'insediamento del commissario ad acta o con l'adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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