Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09891/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'applicazione della recidiva, contiene un unico motivo con cui si censura la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della recidiva. La difesa sostiene, in sostanza, che i precedenti giudici avrebbero errato nel ritenere integrati i presupposti normativi e fattuali per l'aumento di pena per recidiva. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi in appello, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle difese, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sulla recidiva deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito in ordine ai presupposti applicativi; se tale motivazione è giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.