Cassazione Penale, Ordinanza n. 09891/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato l'applicazione della recidiva, contiene un unico motivo con cui si censura la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante della recidiva. La difesa sostiene, in sostanza, che i precedenti giudici avrebbero errato nel ritenere integrati i presupposti normativi e fattuali per l'aumento di pena per recidiva. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è meramente riproduttiva di profili già esaminati e disattesi in appello, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle difese, coerente con le emergenze processuali e immune da manifeste incongruenze logiche.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla recidiva deve misurarsi con la motivazione del giudice di merito in ordine ai presupposti applicativi; se tale motivazione è giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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