Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 29/11/2019 n. 31339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’ICI per gli anni 2009-2011, sostenendo che l’immobile, appartenente al demanio comunale e destinato a parcheggio e attrezzature di interesse comune, fosse detenuto in forza di una concessione-contratto di natura meramente privatistica e produttiva di soli effetti obbligatori. Secondo la ricorrente, mancava quindi il presupposto per considerarla soggetto passivo dell’imposta. Ha inoltre denunciato la nullità della sentenza regionale per motivazione incomprensibile e la violazione di norme processuali, sostenendo che il Comune avesse prodotto tardivamente allegazioni e documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza regionale e ha confermato che la concessione dell’uso di un immobile demaniale già esistente comporta l’applicazione della soggettività passiva ICI in capo al concessionario, indipendentemente dalla qualificazione formale del rapporto come concessione-contratto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la società non ha indicato quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sarebbe derivato dalle asserite violazioni processuali. La società A. è stata condannata a rimborsare al Comune di Portofino le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, nonché a versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3

    La soggettività passiva dell’ICI è stata estesa ai concessionari di aree demaniali.

    Il concessionario di un immobile demaniale già esistente è soggetto passivo dell’ICI quando dispone del bene in forza del rapporto concessorio, traendone utilità economica. La natura pubblicistica della concessione prevale sulla qualificazione meramente contrattuale prospettata dal contribuente.

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 18

    Ha modificato il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, estendendo la soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali.

    La norma individua nel concessionario, e non necessariamente nel proprietario pubblico, il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta per l’utilizzo di beni demaniali concessi.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Violazione o falsa applicazione di legge e nullità della sentenza.

    Le censure relative alla motivazione e alla violazione di legge sono state respinte perché la decisione regionale è stata ritenuta comprensibile, coerente ed esaustiva.

  • Artt. 115 e 183 c.p.c.; artt. 24 e 32 D.Lgs. n. 546 del 1992

    La denuncia di irregolarità processuali è inammissibile se il ricorrente non dimostra il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa o nell’esito della controversia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando un soggetto utilizza economicamente un immobile demaniale in forza di una concessione, può essere considerato soggetto passivo dell’imposta anche se il rapporto è formalmente qualificato come contratto o concessione-contratto.
  • Ai fini tributari conta la sostanza del rapporto e l’effettiva disponibilità del bene, non soltanto la qualificazione civilistica utilizzata dalle parti.
  • La concessione di un immobile demaniale già esistente integra il presupposto impositivo quando attribuisce al concessionario poteri di utilizzazione, gestione e godimento del bene.
  • Una contestazione per violazione delle regole processuali deve indicare in modo concreto quale danno alla difesa o alla decisione sia stato causato; la mera irregolarità astratta non è sufficiente.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, quando previsto, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.