Cassazione Civile, Ordinanza n. 07980/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una concessione di gestione dei pubblici servizi di distribuzione dell'acqua potabile, fognatura e depurazione. Il comune aveva chiesto il risarcimento dei danni per l'inadempimento della concessionaria agli obblighi di riversamento di somme dovute alla Regione Calabria per la fornitura dell'acqua e al rimborso per l'utilizzo di personale comunale. Le società convenute avevano resistito deducendo che l'ente concedente non aveva adeguato le tariffe del servizio, come previsto dalla convenzione e dalla normativa di settore, e avevano proposto domanda riconvenzionale per i maggiori corrispettivi asseritamente dovuti per il mancato adeguamento tariffario. In appello la corte territoriale ha confermato la condanna delle società, ritenendo non provato il diritto all'adeguamento tariffario perché: non risultavano idoneamente documentate le perdite di esercizio; il verbale della commissione tecnico-contabile aveva contenuto interlocutorio e non certificativo; mancavano i bilanci tecnici necessari a verificare volumi e costi; dai bilanci prodotti non emergevano né la natura dei costi né le ragioni del mancato incasso. Con il ricorso per cassazione le società hanno denunciato violazione degli artt. 101, 112, 115 e 116 c.p.c. e della normativa richiamata in tema di tariffe e gestione del servizio, lamentando che la corte d'appello avesse travisato le risultanze documentali, omesso di considerare la convenzione, il verbale della commissione, i formulari sui volumi d'acqua, la consulenza tecnica d'ufficio e la disciplina di settore, nonché omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi principale e incidentale e li ha rigettati. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte infondati: le censure erano formulate in modo non autosufficiente, perché non riportavano il contenuto dei documenti richiamati e non indicavano adeguatamente le doglianze già proposte in appello; inoltre non colpivano specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio. Il terzo motivo è stato qualificato come un mero "non motivo". È stata quindi confermata la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del comune, con distrazione solidale tra le ricorrenti, e disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
richiamato per la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza
art. 366 c.p.c.
la Corte lo richiama quale parametro dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione; la mancata trascrizione dei documenti e la non chiarezza delle censure rendono i motivi inammissibili
art. 101 c.p.c.
invocato dai ricorrenti, ma la censura è ritenuta non autosufficiente e non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
invocato dai ricorrenti, ma la doglianza è ritenuta generica e non decisiva rispetto alle rationes decidendi
art. 115 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti a sostegno del preteso travisamento delle prove; la Corte osserva che essi mirano in realtà a una diversa valutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti; la Corte esclude che siano state dedotte specifiche violazioni del criterio di valutazione delle prove, trattandosi invece di richiesta di rivalutazione del merito
L. 498/1992
invocata dai ricorrenti quale disciplina di settore sull'adeguamento tariffario del servizio
L. 36/1994
invocata dai ricorrenti quale disciplina di settore sull'adeguamento tariffario e l'equilibrio economico della gestione
L. 34/1994
richiamata nei motivi come fonte della disciplina tariffaria del rapporto concessorio
artt. 29, 30 e 34
richiamati unitamente alla L. 34/1994 per sostenere la validità della certificazione delle perdite da parte della commissione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere formulate in modo specifico e autosufficiente: quando si deduce l'erronea valutazione di documenti o prove, è necessario riportarne il contenuto rilevante e indicare puntualmente dove e come siano stati prodotti e discussi nei gradi di merito.
- Non è sufficiente denunciare genericamente violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. o degli artt. 101 e 112 c.p.c. se, in sostanza, si mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio.
- Per superare una decisione fondata su più rationes decidendi, il ricorso deve censurare tutte le autonome argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; la mancata critica di una ratio decisiva comporta il rigetto o l'inammissibilità del motivo.
- La prova del diritto all'adeguamento tariffario in una concessione di servizi richiede la dimostrazione, secondo la disciplina contrattuale e di settore, delle condizioni previste per il riequilibrio economico-finanziario; non è sufficiente un verbale interlocutorio o documentazione incompleta che non consenta la verifica analitica dei costi, dei ricavi e dei volumi rilevanti.
- La mancata pronuncia su una domanda riconvenzionale, per essere utilmente dedotta in cassazione, deve essere articolata come specifico motivo di ricorso e non come semplice affermazione assertiva priva di reale sviluppo argomentativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →