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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26537/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Isernia che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dei manufatti in Agro di Sant'Agapido (sequestro emesso il 31/01/2020 dal G.I.P.). Il ricorrente deduceva che, in base alla documentazione prodotta (aerofotogrammetrie, visure catastali e una recensione sul portale "Tripadvisor" relativa a un ospite della struttura "Casa del Barone"), i lavori abusivi si erano ultimati al più tardi entro il 31/10/2016 e quindi il reato si sarebbe prescritto il 31/10/2021; per tale motivo chiedeva il dissequestro riferendosi alla causa estintiva per prescrizione e denunciava l'omesso confronto del Tribunale con le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l'impugnazione proposta contro un provvedimento in materia di sequestro preventivo è ammissibile in cassazione solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto carente. Nel merito, la Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale del Riesame secondo cui la documentazione difensiva (aerofotogrammetrie, visure catastali, recensioni su "Tripadvisor") non era idonea, da sola, a dimostrare l'ultimazione delle opere antecedente alla data dell'accertamento. Le aerofotogrammetrie e la relazione tecnica del P.M. dimostravano solo una parziale esecuzione delle opere; le visure catastali attestano il classamento ma non l'effettiva ultimazione; le recensioni non consentono di precisare quale porzione dell'immobile sia stata utilizzata né provano il completamento dei lavori di rifinitura interni ed esterni, che la giurisprudenza individua come criterio di ultimazione. Pertanto le censure difensive rientravano nell'ambito della presunta illogicità della motivazione, profilo non deducibile nel ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    Norma sostanziale richiamata per qualificare il reato urbanistico-culturale contestato; la sentenza non discute il contenuto della norma ma il problema della data di cessazione della condotta abusiva rispetto alla prescrizione

  • art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001

    Richiamata tra le disposizioni urbanistiche che integrano il quadro delle contestazioni; la Corte non ha ritenuto provata l'ultimazione delle opere ai fini dell'estinzione del reato

  • art. 157 cod. pen.

    Riferita alla prescrizione del reato: il ricorrente sosteneva che, per effetto della prescrizione maturata il 31/10/2021, dovesse essere disposto il dissequestro; la Corte ha ritenuto che non risultasse provata l'ultimazione anteriore alla data dell'accertamento, quindi la questione della prescrizione non poteva essere accolta

  • art. 129 e art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    art. 129, art. 125 comma 3

    Richiamati come norme procedurali evocate dalla difesa; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente confrontato le deduzioni difensive e che non sussistessero violazioni di legge

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge (incluse errores in iudicando/in procedendo) o per vizi motivazionali radicali; la mera denuncia di illogicità manifesta della motivazione non è sufficiente in questa sede

  • art. 606 lett. E) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la censura di illogicità manifesta della motivazione è un motivo autonomo previsto dall'ordinamento e non può essere confuso con la nozione di violazione di legge prevista per i ricorsi ex art. 325 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della pena pecuniaria in favore della Cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistesse colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità ma ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto carente; la mera contestazione dell'illogicità della motivazione non è, di per sé, motivo ammissibile in questa sede
  • Per provare l'ultimazione di opere edilizie (e quindi l'interruzione del carattere 'permanente' del reato di costruzione abusiva) occorre dimostrare il completamento dei lavori di rifinitura interni ed esterni; prove indirette o episodiche (aerofotogrammetrie che mostrano lavori parziali, visure catastali, recensioni di ospiti, attivazione utenze) possono non essere sufficienti
  • Le visure catastali documentano classamento e iscrizioni ma non sono di per sé prova dell'effettiva ultimazione dei lavori
  • Recensioni o utilizzi effettivi dell'immobile non dimostrano automaticamente l'avvenuta ultimazione delle opere; è preferibile acquisire certificazioni tecniche, attestazioni di conformità, certificato di agibilità/abitabilità o perizie tecniche che descrivano il completamento dei lavori
  • In tema di sequestri preventivi, la valutazione dello stato dei lavori è soprattutto una valutazione di fatto del giudice che, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione se non per i limiti sopra indicati
  • La difesa che intenda ottenere il dissequestro per prescrizione deve focalizzarsi su prove documentali e tecniche solide e specifiche che consentano di datare l'effettivo completamento delle opere, non su elementi indiziari facilmente contestabili

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