Sentenza del 08/11/2017 n. 26446 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha deciso nel merito i tre motivi di ricorso. Ha rilevato che la contribuente aveva documentato l’estinzione del debito ai sensi della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 622, mediante quietanza di pagamento. Per tale ragione ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo non più necessaria una pronuncia sulle questioni controverse. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Venezia che aveva ritenuto legittima la cartella esattoriale relativa agli anni d’imposta 1977-1981. Ha contestato, in particolare, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986 sull’art. 16 del D.L. n. 429 del 1982, sostenendo che gli accertamenti notificati dopo il 14 luglio 1982 non potessero fondare validamente l’iscrizione a ruolo senza una verifica della loro legittimità e una riliquidazione delle somme. Ha inoltre dedotto il mancato riconoscimento dell’esenzione decennale ILOR spettante all’attività artigianale esercitata in zona depressa e denunciato l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
D.L. n. 429 del 1982, art. 16, convertito in L. n. 516 del 1982
La controversia riguardava la definizione agevolata degli accertamenti e il termine entro cui potevano essere notificati gli accertamenti in rettifica o d’ufficio. La Corte costituzionale aveva limitato la validità della disciplina, ma la Cassazione non ha esaminato nel merito gli effetti di tale pronuncia, a causa dell’estinzione del debito.
D.L. n. 429 del 1982, art. 19, convertito in L. n. 516 del 1982
La ricorrente sosteneva che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, l’Amministrazione avrebbe dovuto riliquidare le somme applicando i criteri previsti per i periodi d’imposta non accertati. Anche questo profilo non è stato deciso nel merito.
D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 30 e 36
Le disposizioni erano invocate per sostenere l’esenzione decennale dall’ILOR spettante alla contribuente quale artigiana operante in una zona depressa. La Corte non ha accertato definitivamente la spettanza dell’esenzione, poiché il giudizio è stato dichiarato estinto.
L. n. 1427 del 1961
La norma è stata richiamata insieme al D.P.R. n. 601 del 1973 per fondare il diritto all’esenzione ILOR. La relativa questione è rimasta assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
Costituzione, art. 136, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 1986
La pronuncia di incostituzionalità costituiva il presupposto della contestazione degli accertamenti notificati nel periodo interessato. La sentenza in esame non ha stabilito se tali atti fossero inesistenti, nulli o semplicemente annullabili.
L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 622
La documentata estinzione del debito mediante pagamento ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sul rapporto tributario controverso, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il contribuente estingue integralmente il debito oggetto del giudizio e ne fornisce prova documentale, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza una decisione sulle questioni sostanziali.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia di vittoria nel merito: in questo caso la Corte non ha stabilito se la cartella fosse illegittima né se spettasse l’esenzione ILOR.
- Le questioni relative agli effetti di una declaratoria di incostituzionalità devono essere valutate verificando se l’atto impositivo sia ancora contestabile, se il rapporto sia divenuto definitivo e se il contribuente abbia tempestivamente fatto valere l’illegittimità.
- Le agevolazioni o esenzioni fiscali devono essere documentate e applicate anche nella riliquidazione del tributo; tuttavia, se il giudizio si estingue per pagamento o definizione, il giudice potrebbe non pronunciarsi sulla loro effettiva spettanza.
- In caso di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione o pagamento, le spese possono essere compensate, soprattutto quando nessuna parte ottiene una pronuncia pienamente favorevole sul merito.
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