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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39087/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Lecce aveva confermato la condanna di primo grado ritenendo l'imputato responsabile del reato di falsa dichiarazione sulla identità personale, originariamente contestato come art. 495 c.p. e riqualificato in art. 496 c.p. L'unico motivo di ricorso in Cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la fattispecie dovesse essere ritenuta di scarsa offensività; la Corte di merito aveva invece valorizzato la finalità perseguita dall'imputato, anche alla luce di un precedente per omicidio stradale, escludendo la particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato l'esclusione della particolare tenuità del fatto indicando le ragioni concrete della decisione, ossia la finalità perseguita dall'imputato e il precedente per omicidio stradale. Si tratta di una valutazione rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica né giuridicamente erronea. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    La sentenza di legittimità prende atto della riqualificazione della condotta in falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.

  • art. 495 c.p.

    È richiamato come originaria contestazione poi riqualificata dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto va valutata alla luce dei criteri normativi; la relativa esclusione, se motivata in modo logico e coerente, costituisce apprezzamento di merito non censurabile in cassazione salvo vizi manifesti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta della condotta, delle sue finalità e del contesto in cui è stata posta in essere.
  • La decisione del giudice di merito sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è espressione di un potere discrezionale sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o errore di diritto.
  • Quando la motivazione del giudice di appello individua specifiche ragioni ostative alla particolare tenuità, il ricorso che si limiti a dissentire da tale apprezzamento è manifestamente infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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