Cassazione Penale, Sentenza n. 8239/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha richiamato il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione e la giurisprudenza secondo cui i provvedimenti diversi dall'archiviazione (tra cui le ordinanze che dispongono l'imputazione coatta) non sono impugnabili per cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/09/2021 che ha disposto l'imputazione coatta nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 476 cod. pen.; la ricorrente, tramite difensore, denunciava l'inosservanza degli artt. 127 e 409, comma 2, c.p.p., sostenendo che il giudicante aveva omesso di valutare la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, trasmessa unitamente alla nomina del difensore di fiducia prima dell'udienza camerale
Norme richiamate
art. 476 cod. pen.
Norma relativa al fatto-reato per il quale è stata disposta l'imputazione coatta; indicazione del capo di imputazione oggetto del provvedimento impugnato
art. 127 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente come norma attinente alle garanzie del contraddittorio e della difesa; la Corte non entra nel merito perché dichiara il ricorso inammissibile per motivo processuale
art. 409, comma 2, c.p.p.
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alle modalità di nomina del difensore e alla possibilità di chiedere rinvio per legittimo impedimento; la Corte osserva l'inammissibilità dell'impugnazione senza valutare la presunta violazione sostanziale
art. 568, comma 1, c.p.p.
Riferito per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: se il codice non prevede la ricorribilità in Cassazione di un determinato provvedimento, il mezzo non è esperibile
art. 111 Cost., comma 7
Citato per evidenziare che non tutte le questioni concernenti la libertà personale sono impugnabili in Cassazione; usato per argomentare il limite all'impugnabilità
art. 410-bis, commi 1 e 2, c.p.p.
Riferito come eccezione normativa che prevede casi particolari di nullità rilevanti ai fini dell'impugnabilità di provvedimenti di archiviazione; la modifica del 2017 non ha esteso l'impugnabilità al rigetto della richiesta di archiviazione
Legge 23 giugno 2017, n. 103
Modificò la forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione prevedendo il reclamo al tribunale monocratico e ampliando i casi di proponibilità del rimedio per l'archiviazione, senza però prevedere impugnabilità del rigetto della richiesta di archiviazione
Massime di principio
- Le ordinanze del giudice per le indagini preliminari diverse dall'archiviazione (es. ordinanze che dispongono l'imputazione coatta) non sono impugnabili innanzi alla Corte di Cassazione: il ricorso per cassazione è inammissibile se non esiste una specifica norma che lo preveda
- Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art. 568 c.p.p.) limita i rimedi: bisogna individuare il rimedio processuale previsto dalla legge (es. reclamo per gli atti di archiviazione in casi specifici) e seguirne la procedura
- Se si contesta un'omissione del contraddittorio o una violazione del diritto di difesa (es. mancata valutazione di un legittimo impedimento del difensore), è importante preservare la questione per i successivi gradi o per i rimedi specifici previsti dal codice (nullità, eccezioni processuali) poiché non sempre è esperibile un ricorso in Cassazione
- In situazioni analoghe conviene documentare e notificare tempestivamente le richieste di rinvio per legittimo impedimento e la nomina del difensore, e, se l'atto impugnato non è previsto come cassabile, valutare rimedi alternativi (es. sollevare la questione nel procedimento successivo o esperire i rimedi previsti per le nullità)
- Quando si ritiene che un provvedimento abbia violato il diritto di difesa, verificare attentamente la normativa e la giurisprudenza applicabile per scegliere il mezzo processuale corretto; un errore nella scelta del rimedio può comportare l'inammissibilità e conseguenze economiche (spese e ammende)
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