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Sentenza

Sentenza del 19/08/2015 n. 16951 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - Utilizzabilità di elementi indiziari acquisiti irritualmente - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Dati bancari acquisiti in violazione dei doveri di riservatezza tramite strumenti di cooperazione comunitaria - Inclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, che aveva annullato gli accertamenti relativi a maggiori imposte dirette per il 2005, interessi e sanzioni. Gli accertamenti si fondavano su dati bancari relativi a disponibilità estere, acquisiti da un dipendente della HSBC di Ginevra, poi ottenuti dalle autorità francesi e trasmessi all'Italia tramite la cooperazione fiscale europea. La CTR aveva ritenuto inutilizzabili tali dati, poiché originati da un trafugamento e acquisiti in violazione dei doveri di fedeltà e riservatezza, richiamando anche gli artt. 191 e 192 c.p.p. L'Agenzia ha sostenuto invece che, nel procedimento tributario, gli elementi irritualmente acquisiti sono utilizzabili salvo una specifica previsione di legge o la violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR dell'Umbria e rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame. La Corte ha stabilito che i dati bancari esteri ottenuti tramite cooperazione comunitaria sono, in linea di principio, utilizzabili nell'accertamento e nel processo tributario, anche se originariamente acquisiti dal dipendente della banca in violazione dei doveri di fedeltà e riservatezza. Il giudice di merito dovrà comunque verificarne l'attendibilità, esaminare le contestazioni dei contribuenti e valutare unitariamente tutti gli elementi indiziari e di controprova. Non è stata quindi riconosciuta in via definitiva la pretesa tributaria, ma è stata eliminata la ragione, ritenuta erronea, per cui la documentazione era stata esclusa.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39, comma 2, e 41, comma 2

    Il diritto interno consente l'ingresso nell'accertamento fiscale di elementi comunque acquisiti.

    Nel procedimento tributario possono essere utilizzati anche elementi atipici o acquisiti con modalità diverse da quelle ordinariamente disciplinate, purché non siano esclusi da una specifica norma o siano lesivi di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.

  • Direttiva 77/799/CEE

    Le competenti autorità degli Stati membri scambiano ogni informazione atta a permettere un corretto accertamento delle imposte.

    Le informazioni trasmesse nell'ambito della cooperazione fiscale europea possono costituire elementi probatori nel procedimento tributario dello Stato ricevente; la loro valutazione spetta al giudice nazionale secondo il diritto interno.

  • Direttiva 2011/16/UE, art. 18

    Non può in nessun caso essere interpretato nel senso di autorizzare l'autorità interpellata a rifiutare informazioni solamente perché detenute da una banca.

    Il segreto bancario non può impedire lo scambio di informazioni fiscali tra Stati membri.

  • Convenzione italo-francese del 1989, art. 27

    La cooperazione fiscale e la trasmissione di informazioni devono essere considerate nel quadro degli strumenti internazionali applicabili, ferma restando la possibilità per il contribuente di contestare i dati nel procedimento.

  • Art. 53 della Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

    La riservatezza bancaria, avendo natura prevalentemente patrimoniale ed economica, non può essere utilizzata per ostacolare gli obblighi tributari e il contrasto all'evasione.

  • Artt. 191 e 192 c.p.p.

    Le regole penali sull'inutilizzabilità delle prove non si applicano automaticamente al procedimento tributario, che ha autonomia e regole probatorie proprie.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20, e art. 654 c.p.p.

    Il processo tributario e il processo penale seguono percorsi autonomi e sono soggetti a regole probatorie differenti.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51, 54 e 55

    L'Amministrazione finanziaria può utilizzare dati e notizie comunque raccolti e fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici.

  • Legge n. 167 del 1990, artt. 4 e 6

    Per le annualità considerate, gli obblighi dichiarativi relativi alle attività estere e le presunzioni di redditività possono collegarsi ai dati sulle disponibilità finanziarie detenute all'estero.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 41-bis

    I dati bancari esteri possono concorrere alla rettifica delle dichiarazioni e agli accertamenti parziali, secondo le condizioni previste dalla disciplina tributaria.

  • Costituzione, tutela dei diritti fondamentali; art. 8 CEDU e art. 6 CEDU

    L'inutilizzabilità può derivare dalla violazione di diritti fondamentali, come la libertà personale o l'inviolabilità del domicilio, mentre la mera violazione della riservatezza bancaria non determina automaticamente l'esclusione della prova.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario vige un principio di ampia utilizzabilità degli elementi indiziari: un dato acquisito in modo irrituale non è automaticamente inutilizzabile.
  • L'esclusione della prova richiede una specifica previsione della legge tributaria oppure la violazione di un diritto fondamentale di rango costituzionale; la semplice violazione di obblighi contrattuali, di fedeltà o di riservatezza bancaria normalmente non basta.
  • I dati bancari esteri trasmessi tramite cooperazione fiscale internazionale possono essere utilizzati dall'Amministrazione finanziaria anche se la loro origine è controversa, purché siano stati acquisiti dalle autorità fiscali riceventi e utilizzati nel rispetto delle regole del procedimento.
  • Il contribuente conserva il diritto di contestare autenticità, completezza, riferibilità e attendibilità dei dati; il giudice deve esaminare concretamente tali contestazioni e la documentazione contraria.
  • Anche un solo elemento può fondare una presunzione tributaria se è preciso e grave, ma la sua forza probatoria deve essere valutata insieme agli altri elementi del caso.
  • La decisione non determina automaticamente la debenza delle imposte: la cassazione con rinvio impone un nuovo esame di merito, nel quale l'Amministrazione deve comunque dimostrare la riferibilità dei dati al contribuente e il contribuente può fornire adeguata controprova.

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