Ordinanza n. 281/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza n. 119 del 24.07.2025 (Prot. n. 17574/2025), notificata in pari data, con la quale il Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune ha ordinato la rimozione immediata dei dispositivi new jersey messi in opera nel tratto di controstrada di via Ugo Foscolo, dal civico 66 al civico 68, in comune di Ghedi, presso l'area individuata catastalmente al foglio n. 33, particella 1201 parte, prospiciente la proprietà individuata catastalmente al foglio n. 33, particella n. 257; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, preordinato, connesso e/o consequenziale; nonché per l'annullamento, del silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata nell'atto di significazione trasmesso via pec in data 14.08.2025, con conseguente ordine al Comune a esibire, mediante produzione giudiziale, i documenti inerenti al procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione dell'ordinanza impugnata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025, proposta in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., relativa ai documenti del procedimento conclusosi con l’ordinanza comunale di rimozione dei dispositivi new jersey
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale l’impresa aveva impugnato un’ordinanza comunale che disponeva la rimozione immediata di dispositivi new jersey collocati lungo una controstrada comunale. Nel corso del giudizio aveva inoltre formulato, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., una domanda di accertamento del diritto di accesso e di esibizione dei documenti indicati nell’istanza trasmessa al Comune il 14 agosto 2025, riguardanti il procedimento amministrativo conclusosi con l’ordinanza impugnata. La domanda presupponeva il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di accesso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di accesso per sopravvenuta carenza di interesse. Il Comune, con memoria del 31 ottobre 2025, aveva prodotto una nota del 28 ottobre 2025 del Responsabile del servizio urbanistica, attestante l’inesistenza dei documenti richiesti. Secondo il Collegio, una volta dimostrata dall’amministrazione l’impossibilità materiale di ostendere la documentazione, la parte ricorrente non può conseguire il bene della vita perseguito mediante l’actio ad exhibendum. L’impresa non ha inoltre fornito elementi concreti idonei a contestare o smentire l’attestazione comunale circa l’inesistenza degli atti. Le spese sono state compensate, limitatamente alla domanda di accesso, in ragione dell’andamento della vicenda.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
accesso atti in corso di causa
La domanda di accesso proposta in corso di causa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione dimostri l’inesistenza materiale dei documenti richiesti e il ricorrente non fornisca elementi concreti contrari.
Massime di principio
- La domanda di accesso agli atti diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione dimostri l’inesistenza materiale della documentazione richiesta, poiché l’esibizione non può procurare al richiedente il bene della vita perseguito.
- L’attestazione dell’amministrazione circa l’inesistenza dei documenti richiesti è idonea a fondare l’improcedibilità della domanda di accesso se il ricorrente non adduca elementi concreti capaci di smentirla.
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’interesse all’azione deve permanere sino alla decisione e viene meno quando risulti materialmente impossibile ostendere gli atti richiesti.
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