Sentenza del 26/10/2017 n. 4297 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazione - Omessa presentazione - Credito Iva - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le conseguenze dell'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA. Il contribuente sosteneva, o pretendeva, di poter indicare nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo il credito IVA maturato nell'anno precedente, nonostante non avesse presentato la dichiarazione annuale relativa a tale annualità. La regola affermata esclude invece che il credito possa essere riportato automaticamente come credito pregresso quando manca la dichiarazione annuale di origine.
La decisione
È stato stabilito che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, il relativo credito non può essere riportato nella dichiarazione dell'anno successivo come credito pregresso. L'omissione impedisce quindi il riconoscimento del credito mediante il semplice riporto dichiarativo, ferma restando, in presenza dei presupposti e della documentazione contabile necessari, la possibilità che il contribuente faccia valere il credito secondo gli eventuali strumenti e termini previsti dalla disciplina tributaria applicabile.
Massime di principio
- Il credito IVA deve essere indicato nella dichiarazione annuale relativa al periodo in cui è maturato; la mancata presentazione della dichiarazione impedisce il suo trasferimento automatico alla dichiarazione dell'anno successivo.
- La presenza di un credito effettivamente maturato non è, da sola, sufficiente a consentirne il riporto: occorre rispettare gli obblighi dichiarativi e le modalità procedurali previste dalla normativa.
- In situazioni analoghe, è necessario distinguere tra il semplice riporto del credito nella dichiarazione successiva, che non è ammesso dopo l'omessa dichiarazione di origine, e gli eventuali procedimenti autonomi di riconoscimento o recupero del credito, subordinati alla prova della sua effettiva esistenza.
- L'omessa dichiarazione può produrre conseguenze sostanziali sul trattamento del credito oltre alle sanzioni formali, pertanto la dichiarazione annuale deve essere presentata anche quando il contribuente intende soltanto evidenziare un credito.
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