Sentenza n. 286/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione di sede – di estremi ignoti e successivamente conosciuto – presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” al dott. -OMISSIS- -OMISSIS- al posto della ricorrente che, senza la riserva di cui ha beneficiato il -OMISSIS-, sarebbe viceversa risultata assegnataria; - della graduatoria stilata a seguito del concorso DDG -OMISSIS-/-OMISSIS- per la classe A046, Regione Toscana, gestito dall’USR Lazio e pubblicata in data 03/06/2025 con decreto r. 000-OMISSIS- (e con integrazione effettuata con DD n.-OMISSIS- del 04/08/2025) nella parte in cui attribuisce il diritto alla “riserva” ex legge 68/99 ad altro candidato collocato in graduatoria e più esattamente al dott. -OMISSIS- -OMISSIS-; - di tutti gli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti relativi alla procedura di cui trattasi, ivi compresi quelli a carattere generale sia noti che ignoti e mai comunicati a chi ricorre; e per la declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi attribuita la sede di servizio presso l’Istituto Secondario Superiore -OMISSIS- quale conseguenza della revoca della riserva ex legge 68/99 nei confronti del dottor -OMISSIS- -OMISSIS-; nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente per l’attribuzione della sede di servizio ad altro candidato che non avrebbe dovuto precederla in graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria concorsuale per la classe A046 e conseguente assegnazione di una sede scolastica a un candidato controinteressato beneficiario della riserva prevista dalla legge n. 68/1999
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inserita nella graduatoria dei vincitori di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale docente e iscritta negli elenchi per il collocamento mirato, ha contestato l'attribuzione della riserva prevista dalla legge n. 68/1999 a un candidato collocato in posizione anteriore, sostenendo che quest'ultimo non risultasse iscritto negli elenchi prescritti. Ha quindi chiesto l'annullamento della graduatoria nella parte relativa alla riserva, dell'assegnazione della sede scolastica al controinteressato, l'accertamento del proprio diritto alla sede situata in provincia di Arezzo e il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile tardività dell'impugnazione e ha esaminato preliminarmente la giurisdizione e il termine decadenziale. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, trattandosi di procedura concorsuale in senso stretto ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Quanto alla tardività, ha considerato che la graduatoria era stata pubblicata il 3 giugno 2025; la ricorrente era stata inserita con lo scorrimento del 4 agosto 2025, aveva conosciuto il 12 agosto la propria destinazione in provincia di Livorno e aveva rinunciato alla nomina il 14 agosto. Inoltre, con istanza di accesso del 18 settembre 2025 aveva dimostrato di conoscere le sedi di Arezzo assegnate a candidati anteriori, nominativamente individuati e anch'essi riservatari, dubitando già allora della correttezza delle riserve. L'accesso del 5 novembre 2025, dal quale avrebbe appreso l'assenza dell'iscrizione del controinteressato negli elenchi regionali, non poteva differire il termine per ricorrere, poiché il ricorso era stato notificato soltanto il 24 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la domanda di annullamento della graduatoria, ritenendo che la ricorrente avesse acquisito, al più tardi il 18 settembre 2025, la piena conoscenza o conoscibilità del contenuto essenziale e della lesività dell'atto. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione non è necessaria la conoscenza integrale del provvedimento né di tutti i suoi vizi, essendo sufficiente la conoscenza del suo contenuto essenziale e della lesività. L'istanza di accesso non sospende né differisce il termine di impugnazione, salvo discipline speciali non applicabili al caso. Anche assumendo quale dies a quo il 18 settembre 2025, la notifica del ricorso il 24 dicembre 2025 era tardiva. La domanda di annullamento della graduatoria è stata quindi dichiarata irricevibile, con assorbimento delle pretese accessorie, comprese quelle relative all'assegnazione della sede, all'accertamento del diritto alla sede e al risarcimento del danno. La questione ulteriore di giurisdizione connessa alla domanda di accertamento è rimasta assorbita. Le spese sono state compensate per la natura della controversia e per il carattere meramente formale delle difese delle amministrazioni.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 29 c.p.a.
L'azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dalla legge; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità del ricorso.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla piena conoscenza dell'atto; tale conoscenza comprende il contenuto essenziale dell'atto e la sua lesività, senza necessità di conoscere il testo integrale o tutti i vizi deducibili.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, anche in sede cautelare, quando la causa è matura per la decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio che possono fondare la decisione.
legge n. 68/1999
Disciplina il collocamento mirato e i requisiti per l'operatività delle riserve a favore delle persone appartenenti alle categorie protette; nel caso concreto, la questione relativa al possesso del requisito non è stata esaminata nel merito per tardività.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso pubbliche amministrazioni, la giurisdizione sulle controversie relative alla graduatoria e agli atti di assegnazione connessi appartiene al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un atto amministrativo, la piena conoscenza richiesta dall'art. 41, comma 2, c.p.a. non esige la conoscenza integrale del provvedimento, del suo testo completo o di tutti i vizi deducibili; è sufficiente la conoscenza del contenuto essenziale dell'atto e della sua concreta lesività.
- La presentazione di un'istanza di accesso agli atti, fuori dalle discipline speciali previste per specifiche materie, non sospende né differisce il termine decadenziale per proporre l'azione di annullamento, poiché la decorrenza del termine non può essere rimessa all'iniziativa dell'interessato.
- Quando il ricorrente abbia già acquisito elementi sufficienti per conoscere l'esistenza e la lesività di una graduatoria o di un atto di assegnazione, l'eventuale successiva acquisizione documentale mediante accesso non riapre il termine per l'impugnazione; le ulteriori contestazioni possono essere fatte valere, ove il ricorso sia tempestivamente proposto, mediante motivi aggiunti.
- La tardività della domanda di annullamento dell'atto presupposto comporta l'irricevibilità e l'assorbimento delle domande accessorie dipendenti, incluse quelle di accertamento della spettanza del bene della vita e di risarcimento del danno.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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