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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42268/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la utilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni rese dal detenuto Gorge Alexandru Lupu alla polizia penitenziaria in data 20/08/2015. Sosteneva che quelle dichiarazioni, etero e autoaccusatorie, avrebbero posto il Lupu nella veste di indiziato sostanziale del reato di corruzione (art. 319 c.p.), con conseguente obbligo di interrompere l'acquisizione delle dichiarazioni e di fargli prestare le garanzie difensive previste dall'art. 63 c.p.p.; in mancanza, le dichiarazioni sarebbero state inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p. Il ricorso deduceva altresì violazioni degli artt. 350, comma 7; 512; 526 c.p.p., dell'art. 6 CEDU, comma 3, lett. d) e dell'art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del 20/08/2015, osservando che all'atto in cui Lupu si è presentato a rendere dichiarazioni era da considerarsi dichiarante/denunciante e non risultavano elementi indizianti tali da configurarlo come indagato al momento delle dichiarazioni. Il giudice del merito ha il potere di accertare, in termini sostanziali, se il dichiarante aveva la qualità di indagato; tale accertamento, se congruamente motivato, è sindacabile limitatamente. Inoltre la Corte ha sottolineato che, anche escludendo quelle dichiarazioni, la condanna dell'imputato risultava fondata su un quadro probatorio complessivo indipendente (intercettazioni, osservazione, arresto in flagranza, rinvenimento della somma ricevuta e altri elementi). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione: la ricostruzione del giudice ha considerato la natura contrattuale del reato ma ha ritenuto che le dichiarazioni iniziali del dichiarante non contenevano elementi indizianti a carico dell'imputato tali da imporre il riconoscimento immediato della qualità di indagato.

  • artt. 73, comma 5, e 80, secondo comma, lett. g) d.P.R. n. 309/90

    Norme sul traffico e detenzione di stupefacenti: richiamate nella qualificazione dei reati a carico dell'imputato; rilevanti nel quadro probatorio complessivo che ha sostenuto la condanna.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni del pubblico ufficiale e del privato e l'eventuale veste di indagato del dichiarante; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di interrompere la verbalizzazione e di garantire le garanzie difensive scatta solo se, al momento delle dichiarazioni, il soggetto possa essere considerato indagato sostanziale; l'accertamento è rimesso al giudice del merito.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Regola la verbalizzazione delle dichiarazioni ricevute dalle forze dell'ordine e degli obblighi dell'ufficiale verbalizzante: la Corte ha ritenuto che l'operatore della polizia penitenziaria dovesse verbalizzare le dichiarazioni di Lupu in qualità di denunciante.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'utilizzo di prove illegittimamente acquisite: il ricorrente sosteneva violazione ma la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni impugnate non fossero imprescindibili né determinanti per la condanna, essendo sorrette da altri riscontri.

  • art. 350, comma 7 cod. proc. pen.

    Prevede motivazioni e limiti dell'impugnazione: la Corte ha rilevato la genericità delle censure del ricorrente rispetto alla valutazione di responsabilità e ha quindi ritenuto inammissibile il ricorso.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. d)

    Diritto a un equo processo e alle garanzie difensive (diritto di interrogare i testimoni o farli interrogare): la censura citava una lesione di tale diritto, ma la Corte ha ritenuto che le garanzie non fossero state violate in modo da incidere sulla decisione, poiché le dichiarazioni non avevano valore esclusivo e decisivo.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo: citato nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e non ravvisato violazioni tali da compromettere il giudizio di legittimità.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010 (Mills)

    Principio secondo cui il giudice di merito ha il potere di accertare se il dichiarante avesse la qualità di indagato al momento delle dichiarazioni e tale accertamento, se motivato, sottrae la questione al sindacato in Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 29535 del 02/07/2013

    Richiamata per il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni per violazione degli obblighi di avviso riguarda principalmente la responsabilità del dichiarante e non produce automaticamente effetti erga omnes.

Massime di principio

  • La valutazione della veste soggettiva del dichiarante (se è già indagato o solo denunciante) è un accertamento di merito: il giudice del merito ha discrezionalità e la Cassazione sindaca solo la motivazione.
  • Dichiarazioni spontanee rese da un detenuto possono essere utilizzate se, al momento della resa, non emergono elementi che configurano la qualità di indagato; successive evidenze non retroagiscono per rendere automaticamente inutilizzabili le prime dichiarazioni erga omnes.
  • Se le dichiarazioni di terzi risultano decisive per la condanna, l'eventuale illegittima acquisizione può comportare l'annullamento; ma se la sentenza è sorretta da un quadro probatorio autonomo (intercettazioni, osservazione, arresto in flagranza, rinvenimento di denaro, altri riscontri), l'irregolarità dell'acquisizione può risultare non decisiva.
  • In situazioni similari, è buona prassi che chi acquisisce dichiarazioni (anche la polizia penitenziaria) verifichi e annoti lo status della persona sentita e, in presenza di elementi che fanno ritenere la qualità di indagato, sospenda l'audizione e fornisca le garanzie difensive previste dall'art. 63 c.p.p.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e motivate: attacchi generici alla correttezza della valutazione di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.

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