Cassazione Penale, Sentenza n. 47100/2023 del 23/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria (del 14/07/2022) che, nel giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva escluso l'aggravante dell'art. 416, comma 5, c.p., rideterminando la pena, ma aveva rifiutato di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione della causa di non punibilità speciale di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo tale questione preclusa per effetto della formazione progressiva del giudicato. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) carenza e contrasto motivazionale nella negazione delle circostanze attenuanti generiche; 2) errata esclusione della possibilità, da parte del giudice del rinvio, di verificare e applicare d'ufficio la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto legittima la valutazione di merito della Corte territoriale, che ha motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la gravità del fatto e l'ingente danno arrecato, e osservando che l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente. Sul secondo punto ha statuito che, essendosi formato un giudicato sui punti non oggetto di annullamento (formazione progressiva del giudicato), il giudice del rinvio non poteva estendere la sua cognizione oltre la questione rimessa (ossia la verifica dell'aggravante art. 416, comma 5); l'eventuale applicazione dell'art. 131-bis avrebbe dovuto essere rilevata nella fase di legittimità e non poteva essere riesaminata dal giudice del rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (commi 1,2,3 e 5) - associazione per delinquere, aggravante
La Corte ha trattato l'eventuale sussistenza dell'aggravante di cui al comma 5 come il punto oggetto del giudizio di rinvio definito dalla Cassazione; l'esame di tale aggravante era il limite della cognizione del giudice di rinvio
art. 481 cod. pen. (comma 2) - falso in certificazione medica
Reato contestato in primo grado e richiamato nel quadro delle condanne confermate in via generale
art. 59 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Richiamato in relazione all'aggravante di cui all'art. 416, comma 5; la Cassazione aveva chiesto alla Corte territoriale di rispondere alla censura su tale aggravante
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La Corte ha ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici di fatto o di personalità; l'assenza di precedenti non è sufficiente e la valutazione è di fatto, quindi non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Pur essendo norma rilevabile d'ufficio, la Corte ha ritenuto che la verifica e l'eventuale applicazione non potessero essere compiute dal giudice del rinvio quando la questione fosse già stata sostanzialmente definita nel precedente giudicato formatosi in Cassazione; in altri termini la formazione progressiva del giudicato ha precluso la disamina da parte del giudice di rinvio
art. 624 cod. proc. pen. (autorità della cosa giudicata)
Ricondotta al principio secondo cui la cosa giudicata può formarsi progressivamente e riguarda ogni statuizione avente autonomia giuridico-concettuale, impedendo al giudice di rinvio di riesaminare punti già definiti
art. 628 cod. proc. pen. (comma 2 - impugnabilità della sentenza di rinvio)
Richiama il limite di impugnabilità in Cassazione per i punti già decisi dalla Corte di legittimità e conferma che il giudice di rinvio è vincolato ai 'punti' non annullati
art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (motivazione della sentenza impugnata)
Utilizzata quale parametro per la censura di motivazione; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione in relazione alla motivazione sul diniego delle attenuanti
art. 616 cod. proc. pen. (spese del procedimento)
Norma che ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla con rinvio limitatamente a specifici 'punti' (es. sussistenza di un'aggravante), il giudice del rinvio è vincolato a esaminare solo quelle questioni: non può introdurre valutazioni ampie o nuove che modifichino il perimetro della cognizione stabilito dalla sentenza rescindente
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiede elementi positivi e specifici emergenti dagli atti; l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente e la valutazione è sinteticamente di fatto e difficilmente sindacabile in Cassazione se correttamente motivata
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere rilevata d'ufficio, ma la sua applicabilità può essere preclusa se, per effetto della formazione progressiva del giudicato, la questione è già stata definita in una precedente fase: in tali casi la verifica doveva essere svolta nella fase competente (es. Cassazione) e non dal giudice del rinvio
- Le questioni di fatto e la valutazione della rilevanza dei comportamenti rispetto alla personalità dell'imputato appartengono al giudice di merito; la Cassazione limita la sindacabilità ai vizî di diritto o a motivazioni manifestamente illogiche o carenti
- Per evitare preclusioni nella fase di rinvio è opportuno che la difesa sollevi tempestivamente tutte le questioni favorevoli (anche quelle rilevabili d'ufficio) nelle fasi precedenti, inclusa la Cassazione, quando possibile
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