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Sentenza

Sentenza del 06/07/2015 n. 238 - Comm. Trib. Prov. Udine

Contributo Unificato Tributario - Prenotazione a debito - Controversia per l'autorizzazione di iscrizione ipotecaria - Condanna della Parte privata resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in misura omnicomprensiva - Successivo accordo tra le parti per la rinuncia alla proposizione dell'appello e per la rinuncia alle spese di giudizio liquidate - 1. Inclusione del contributo nelle spese liquidate - Sussiste.2. Inesigibilità del contributo unificato prenotato a debito, a seguito dell'intervenuto accordo sulla rinuncia alle spese liquidata in sentenza - Conseguenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la cartella con cui le veniva richiesto il rimborso del contributo unificato prenotato a debito nell'ambito di un precedente procedimento cautelare promosso dall'Agenzia delle Entrate. In quel procedimento l'Agenzia, quale parte che aveva iscritto a ruolo la causa, era il soggetto passivo del contributo unificato, mentre la società era parte resistente. La sentenza precedente aveva condannato la società al pagamento di spese di lite liquidate complessivamente in 6.000 euro. Successivamente, nell'ambito di un accordo per la rinuncia all'appello, l'Agenzia aveva rinunciato integralmente alle spese liquidate. La società ha sostenuto che tale rinuncia comprendesse anche il contributo unificato, essendo incluso nelle spese omnicomprensive. L'Agenzia ha invece sostenuto di non poter rinunciare al contributo, qualificandolo come debito tributario indisponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato la cartella. Ha stabilito che, nei processi tributari, quando il giudice non dispone autonomamente e specificamente il rimborso del contributo unificato, l'importo delle spese liquidate deve ritenersi comprensivo anche di tale contributo. Ha inoltre chiarito che l'Agenzia, essendo il soggetto passivo del contributo, esercitava nei confronti della società una rivalsa e non una potestà impositiva; tale rivalsa non era obbligatoria né irrinunciabile. Pertanto, la rinuncia dell'Agenzia alle spese liquidate comprendeva anche la rinuncia al rimborso del contributo unificato prenotato a debito. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio, liquidate in 1.164,38 euro, oltre agli incrementi, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 9 e seguenti

    Il contributo unificato è dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa nei processi civili, amministrativi e tributari.

    Il contributo unificato è un'obbligazione prevista dalla legge, dovuta per l'iscrizione a ruolo del processo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 14

    Il contributo unificato è a carico della parte che per prima si costituisce in giudizio.

    Nel procedimento originario, l'Agenzia delle Entrate, avendo promosso e iscritto a ruolo la causa, era il soggetto passivo del contributo, non la società resistente.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 11 e 158

    Le pubbliche amministrazioni possono effettuare il pagamento del contributo mediante prenotazione a debito, restando comunque soggetti passivi del contributo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis.1

    L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio.

    La regola per cui il soccombente deve comunque rimborsare il contributo, anche oltre le spese liquidate, è eccezionale e opera esclusivamente nei processi amministrativi; non è applicabile per analogia ai processi tributari.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18

    Richiamato come esempio di rivalsa tributaria obbligatoria; la decisione distingue tale ipotesi dalla rivalsa del contributo unificato, ritenuta facoltativa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17-bis

    Utilizzato per applicare l'incremento del 50% alla liquidazione delle spese del giudizio.

  • D.M. 55/2014, art. 4

    Richiamato per la determinazione delle spese processuali, con applicazione della riduzione prevista dalla norma.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 21207/2013 e Consiglio di Stato n. 3153/2014

    Il contributo unificato deriva direttamente dalla condanna alle spese e non richiede necessariamente una liquidazione autonoma e specifica del giudice.

Massime di principio

  • Nei processi tributari e civili, se la sentenza liquida le spese in modo omnicomprensivo senza disporre separatamente il rimborso del contributo unificato, il contributo si considera normalmente incluso nell'importo complessivo delle spese.
  • La prenotazione a debito non trasferisce automaticamente l'obbligo tributario sulla parte resistente: il soggetto passivo resta, in linea generale, quello che ha promosso o per primo iscritto a ruolo il processo.
  • Il recupero del contributo unificato dalla parte soccombente costituisce una rivalsa collegata alla condanna alle spese, non necessariamente un'attività impositiva autonoma.
  • Quando la rivalsa non è prevista dalla legge come obbligatoria, il soggetto titolare del diritto al rimborso può rinunciarvi, anche nell'ambito di un accordo transattivo o di una rinuncia all'impugnazione.
  • Una rinuncia generale alle spese di lite liquidate in modo omnicomprensivo può comprendere anche il contributo unificato, salvo che la sentenza o l'accordo lo escludano espressamente.
  • La disciplina speciale che impone il pagamento del contributo a carico del soccombente anche in caso di compensazione opera nei processi amministrativi e non può essere automaticamente estesa ai processi tributari.

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