Cassazione Penale, Sentenza n. 22126/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere adottata dal Gip e dal Tribunale del Riesame: 1) nullità per mancata autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, con addebito che l'ordinanza fosse mera trasposizione della richiesta del PM; 2) insufficienza e vizio di motivazione quanto ai gravi indizi relativi a singoli reati (capo 10 occultamento cocaina; capi 11-13 detenzione/ricettazione/porto di armi; capo 14 occultamento 33 g cocaina; capo 15 detenzione di 4,7 g cocaina; capo 25 marijuana rinvenuta nell'auto) e all'imputazione di associazione a delinquere (capo 1), contestando l'interpretazione delle intercettazioni, l'ambiguità dei dialoghi, una possibile identificazione errata di "Llasko", l'assenza di elementi quali spartizione dei proventi, basi logistiche diverse dalle abitazioni e la non prova della consapevolezza del vincolo associativo da parte di Spanjolli; 3) mancanza delle esigenze cautelari e mancato esame delle misure attenuate, con richiamo all'attività lavorativa stabile dell'indagato e alla vetustà di parte dei fatti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame e il Gip abbiano effettuato un'adeguata autonoma valutazione anche se hanno richiamato atti e la richiesta del PM (tecnica dell'incorporazione ammessa se accompagnata da valutazione autonoma). Il sindacato di legittimità non consente una rinnovata valutazione del merito degli elementi probatori, salvo manifesta illogicità o violazione di norme; l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito. Il Tribunale aveva fornito motivazione congrua e dettagliata sul quadro indiziario (intercettazioni, videoriprese, servizi di osservazione, sequestri riconducibili all'indagato, viaggi per approvvigionamento, disponibilità di telefoni intercambiabili, autovetture e basi logistiche, reclutamento dall'estero, disponibilità di somme indivise) e sulla sussistenza delle esigenze cautelari (dedizione a reati della stessa specie, precedente). Pertanto, non sono emersi elementi tali da ribaltare le conclusioni del giudice di merito. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi alla cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento per la pronuncia dell'ordinanza cautelare; il provvedimento impugnato è stato emesso a norma di tale articolo.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riferimento alla fattispecie di reato internazionale/associativo in materia di stupefacenti per la quale è stata adottata la misura cautelare (reati 'reato scopo').
art. 73 d.P.R. n. 309/90
Norma relativa a specifici reati di traffico di stupefacenti; utilizzata per qualificare alcuni capi di imputazione (capi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25).
art. 2 e art. 7 legge 895/67
Richiamate come norme integrative relative alla disciplina penale in materia di stupefacenti e reati connessi; considerate nella ricostruzione degli addebiti.
art. 648 cod. pen.
Norma sul riciclaggio/ricettazione usata per qualificare alcuni addebiti (reati scopo).
art. 292, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Interpretata nel senso che l'obbligo di motivazione può essere assolto anche mediante richiamo ad altri atti del procedimento purché accompagnato da una valutazione autonoma e specifica degli elementi decisivi per ciascuna posizione.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro per la verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Cassazione ha ribadito che la valutazione dei gravi indizi in sede di legittimità è limitata (solo verifica di violazione di legge o manifesta illogicità).
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per il principio di autonomia della posizione di ciascun indagato nella valutazione delle esigenze cautelari e nella possibile adozione di misure differenziate.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale per l'adempimento a seguito della condanna alle spese; la cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina nel merito le valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito; può intervenire solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- La tecnica dell'"incorporazione" di atti (richiamo alla richiesta del PM o ad altri atti) è ammissibile purché il giudice compia una autonoma e specifica valutazione degli elementi decisivi per ogni posizione.
- L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o irragionevole.
- In materia di reati stupefacenti opera una presunzione rafforzata sull'esigenza della misura cautelare: per superarla sono necessari elementi idonei a escludere ragionevoli dubbi; la mera attività lavorativa dell'indagato o l'anzianità dei fatti non sono automaticamente idonee a escludere il pericolo cautelare.
- La posizione processuale di ciascun coindagato è autonoma: differenze nelle misure cautelari tra soggetti dello stesso procedimento possono essere legittime se fondate su diversi contributi materiali/morali o su profili personali rilevanti.
- Per far valere in cassazione la nullità di un'ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il ricorrente deve indicare specificamente gli aspetti della motivazione la cui omissione avrebbe potuto determinare conclusioni diverse.
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