Sentenza del 17/02/2020 n. 855 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Normativa antimafia - Sospensione del versamento dei tributi - Permane la debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che la sospensione prevista dalla normativa antimafia si applica esclusivamente ai tributi riferibili alla proprietà o al possesso del bene sequestrato; essa non incide sulla debenza delle imposte connesse all'attività d'impresa della società. Quindi gli obblighi tributari inerenti l'attività aziendale rimangono dovuti nonostante il sequestro penale dell'immobile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso verteva sull'effetto del sequestro penale di un immobile, disposto nell'ambito della normativa antimafia (d.lgs. n. 159/2011, aggiornato dalla l. n. 160/2019), sulla sospensione del versamento dei tributi. In particolare si contestava che la sospensione prevista per i tributi relativi alla proprietà o al possesso del bene sequestrato comportasse altresì la sospensione (o l'estinzione) dell'obbligo tributario riguardante l'attività d'impresa svolta dalla società.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) aggiornato dalla l. n. 160/2019
La sospensione del versamento dei tributi è limitata ai tributi attinenti alla proprietà o al possesso del bene sottoposto a sequestro penale; non si estende alle imposte derivanti dall'attività d'impresa della società.
Massime di principio
- La sospensione prevista dalla normativa antimafia va interpretata restrittivamente: riguarda soltanto i tributi direttamente connessi alla proprietà o al possesso del bene sequestrato.
- Le imposte riferibili all'attività d'impresa (reddito d'impresa, IVA per operazioni aziendali, ecc.) continuano a essere dovute anche se l'azienda possiede o utilizza beni sottoposti a sequestro penale.
- È fondamentale qualificare il tributo: se la base imponibile è la proprietà/possesso del bene, può operare la sospensione; se deriva dall'attività economica dell'impresa, la sospensione non opera.
- In caso di uso aziendale del bene sequestrato, va valutata la connessione specifica tra il tributo contestato e la proprietà/possessione del bene, per stabilire l'eventuale sospensione.
- Il contribuente che ritenga erronea l'applicazione della sospensione o l'addebito dei tributi aziendali deve attivare i rimedi amministrativi/giudiziari ordinari (ricorsi tributari) e fornire elementi probatori sulla natura del tributo e sul rapporto con il sequestro.
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