Sentenza n. 1492/2026 - Roma, Sezione 5
per l'accertamento del diritto al “ricalcolo della pensione di anzianità secondo le disposizioni della Legge n. 335/1995 “c.d. riforma Dini” per la definizione del sistema previdenziale attraverso la riformulazione dei criteri di calcolo della pensione mediante la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, nonché, attraverso la “agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'INPS alla richiesta di ricalcolo della pensione e di attivazione o riconoscimento dei benefici della previdenza complementare
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo della pensione di anzianità secondo la legge n. 335/1995, mediante la commisurazione del trattamento alla contribuzione, nonché al riconoscimento dei benefici della previdenza complementare previsti per il personale del comparto sicurezza e difesa dalla legge n. 448/1998. Dopo una diffida e messa in mora trasmessa all'INPS nel marzo 2021, l'ente ha negato di poter dare seguito alla richiesta, sostenendo di non essere tenuto ad adottare le attività domandate. I ricorrenti hanno dedotto violazione dei principi generali in materia pensionistica, eccesso di potere per applicazione ingiustificata e arbitraria della normativa, illegittimità del sistema di calcolo della pensione di anzianità dei militari e responsabilità per la mancata attivazione della previdenza complementare, con conseguente domanda risarcitoria. L'INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia, concernendo la sussistenza e la misura del trattamento pensionistico e i diritti relativi al rapporto pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. In via subordinata ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché l'attivazione delle forme pensionistiche complementari per i dipendenti pubblici sarebbe rimessa alla contrattazione collettiva e non rientrerebbe nelle proprie competenze.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, decidendo con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 c.p.a. La domanda, proposta esclusivamente nei confronti dell'INPS, aveva come petitum sostanziale il riconoscimento del diritto all'attivazione della previdenza complementare, al ricalcolo della pensione e ai danni conseguenti. Tali pretese attengono al rapporto pensionistico, alla misura del trattamento e ai diritti previdenziali dei pubblici dipendenti e rientrano quindi nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934. Il TAR ha distinto questa controversia dall'azione risarcitoria per mancata attivazione della previdenza complementare proposta nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, che la giurisprudenza ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: nel caso concreto, infatti, i ricorrenti avevano agito soltanto contro l'ente previdenziale per ottenere il ricalcolo e il pagamento delle prestazioni. È stata indicata la Corte dei conti quale giudice davanti al quale la controversia può essere riproposta entro il termine e con gli effetti dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura esclusivamente processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta carenza di giurisdizione consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 11 c.p.a.
Il giudice indica il giudice munito di giurisdizione davanti al quale la controversia può essere riproposta nel termine e con gli effetti previsti dalla norma.
artt. 13 e 62 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214
La Corte dei conti esercita giurisdizione esclusiva in materia di pensioni, comprendente le controversie sulla sussistenza, misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e ogni diritto relativo al rapporto pensionistico anche durante il servizio.
legge n. 335/1995
È invocata dai ricorrenti quale fonte del sistema di calcolo contributivo e delle forme di copertura previdenziale aggiuntiva, ma la relativa pretesa è stata ritenuta devoluta alla Corte dei conti in quanto inerente al rapporto pensionistico.
legge n. 448/1998
È indicata quale fonte delle forme pensionistiche integrative per il personale del comparto sicurezza e difesa; le controversie relative alla pretesa attivazione e ai conseguenti danni, nei confronti dell'ente previdenziale, rientrano nella giurisdizione contabile.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 252/2005
Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi.
La disposizione è stata richiamata dall'INPS per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva, senza che il TAR dovesse decidere autonomamente tale eccezione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- La giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica comprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisce l'elemento identificativo del petitum sostanziale, incluse quelle relative alla sussistenza del diritto, alla misura e alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e ogni diritto inerente al rapporto pensionistico anche in costanza di servizio.
- La domanda proposta esclusivamente contro l'ente previdenziale pubblico per ottenere il ricalcolo della pensione, l'attivazione o il riconoscimento di prestazioni di previdenza complementare e il risarcimento dei danni conseguenti appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti quando il suo oggetto sostanziale è il rapporto pensionistico.
- La diversa domanda risarcitoria per la mancata attivazione della previdenza complementare proposta nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro non può essere automaticamente assimilata alla domanda rivolta all'ente previdenziale per il ricalcolo della pensione: il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale e dal soggetto pubblico evocato in giudizio.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione indicando nella Corte dei conti il giudice munito di giurisdizione, la controversia può essere riproposta davanti al giudice contabile nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.
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