Cassazione Penale, Ordinanza n. 26872/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento per detenzione e/o cessione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e per detenzione di arma non denunciata ex art. 697 c.p. I motivi di ricorso erano tre: 1) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, deducendo una valutazione ritenuta superficiale della personalità dell'imputato; 2) vizio di violazione di legge per il diniego di accesso al programma di giustizia riparativa, ritenuto immotivato e contrario alla normativa introdotta dalla riforma Cartabia; 3) richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte rileva che il primo motivo è generico e nuovo, perché in appello l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi salvo quello sulla pena, senza che tale riserva comprendesse anche le attenuanti generiche; il secondo motivo è anch'esso generico e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso l'utilità della giustizia riparativa per la gravità del fatto e per la pericolosità desumibile dalla capacità dell'imputato di procurarsi notevoli quantitativi di cocaina e dal precedente beneficio ottenuto per altro reato; il terzo motivo è inammissibile perché attiene a questione già oggetto di rinuncia.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
fattispecie in materia di stupefacenti oggetto di condanna; il ricorrente aveva chiesto anche la riqualificazione nel comma 5, ma la questione è stata dichiarata inammissibile perché rinunciata in appello
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità; la richiesta è stata ritenuta inammissibile in quanto relativa a questione oggetto di rinuncia
art. 697 c.p.
reato per cui la condanna di merito è stata confermata, insieme a quello in materia di stupefacenti
riforma cd. Cartabia
richiamata dal ricorrente in relazione alla giustizia riparativa; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con la motivazione di merito
art. 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
sanzione economica accessoria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo di ricorso che si risolva in una doglianza generica, non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La questione che non sia stata devoluta validamente nei motivi di appello, o che sia stata oggetto di rinuncia, non può essere riproposta per la prima volta in cassazione come censura ammissibile.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche costituisce questione distinta dalla determinazione della pena: la rinuncia ai motivi di appello sulla pena non implica, di per sé, devoluzione della censura sulle attenuanti.
- Il diniego di accesso a un programma di giustizia riparativa deve essere censurato confrontandosi con la concreta motivazione del giudice di merito; non basta invocare in astratto la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia.
- Ai fini della valutazione sulla utilità della giustizia riparativa, possono rilevare la gravità del fatto, la pericolosità desumibile dalla condotta e i precedenti benefici già ottenuti dall'imputato.
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