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Sentenza

Sentenza n. 3899/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione n. 684 del 24 dicembre 2024, con cui il Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, a conclusione del rinnovato procedimento, ha riconosciuto alla Universiis Società Cooperativa Sociale un importo di € 150.594,74, oltre € 35.528,90 come interessi moratori, a titolo di revisione prezzi per il contratto per l’affidamento dei servizi inerenti alle prestazioni infermieristiche e socio-assistenziali occorrenti all’A.O. Istituto Ortopedico G. Pini eseguito dal 1° dicembre 2014 al 30 aprile 2023, nella parte in cui non ha riconosciuto alla presente ricorrente un importo maggiore effettivamente dovuto; comunicata all’esponente il successivo 27 dicembre 2024; - del documento con cui la UOC Affari Generali e Legali della ASST Gaetano Pini, contenente le analisi e le operazioni relative alla rinnovata istruttoria in cui si è concluso di riconoscere ad Universiis Soc. Coop. a titolo di revisione prezzi un importo di € 150.594,74, oltre € 35.528,90 come interessi moratori; - del verbale del 13 dicembre 2024 con cui il RUP ha dichiarato di aver verificato l’iter logico ed i calcoli effettuati dalla UOC Affari Generali e Legali e di averne fatto integralmente proprie le conclusioni disponendo di procedere alla predisposizione di apposita delibera; - di tutti gli atti preordinati, successivi e/o comunque connessi (anche sconosciuti); nonché per l’accertamento del diritto di Universiis Società Cooperativa Sociale al riconoscimento ex art. 115 d.lgs. 163/2006 della revisione dei prezzi e per la conseguente condanna della Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO al pagamento in favore di Universiis Società Cooperativa Sociale dei relativi compensi revisionali per un importo pari a € 448.139,95, oltre interessi moratori a far data dal 22 dicembre 2022 e sino all’effettivo soddisfo anche per il tramite della nomina di un commissario ad acta, che a ciò provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202500663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di riconoscimento parziale della revisione prezzi relativa al contratto per servizi infermieristici e socio-assistenziali, con riconoscimento di € 150.594,74 oltre interessi moratori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la deliberazione con cui l’ASST, a seguito di precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato, ha riconosciuto una revisione prezzi pari a € 150.594,74, oltre € 35.528,90 per interessi moratori, chiedendo il riconoscimento della maggiore somma di € 448.139,95. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 del d.lgs. 163/2006, la violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dell’istruttoria e ingiustizia manifesta. La contestazione riguardava il metodo di applicazione dell’indice ISTAT-FOI: secondo la ricorrente, per le annualità dicembre 2018-novembre 2019, dicembre 2020-novembre 2021 e dicembre 2022-aprile 2023 avrebbero dovuto essere utilizzate variazioni cumulative, decorrenti dall’inizio del periodo di esecuzione individuato nel dicembre 2017, anziché le variazioni riferite autonomamente a ciascun periodo annuale. L’ASST ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto proporre un giudizio di ottemperanza, e ha comunque contestato nel merito la fondatezza della domanda.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo ammissibile l’autonoma impugnazione della deliberazione. Le precedenti sentenze non avevano esaurito il potere amministrativo dell’ASST, poiché non avevano individuato in modo puntuale gli indici ISTAT-FOI da utilizzare per il calcolo; la deliberazione impugnata copriva quindi spazi lasciati aperti dal giudicato ed era frutto di una nuova attività istruttoria e valutativa, autonomamente lesiva. Nel merito, il TAR ha respinto l’unico motivo. La revisione prezzi ha natura periodica e mira a ripristinare l’equilibrio sinallagmatico adeguando il corrispettivo all’aumento dei costi nel periodo di riferimento. Quando la revisione riguarda più annualità, la variazione dell’indice ISTAT-FOI deve essere calcolata distintamente per ciascun periodo e applicata al fatturato effettivo di quello stesso periodo. Il metodo cumulativo proposto dalla ricorrente determinerebbe un’indebita capitalizzazione delle variazioni degli anni precedenti, estendendole ai periodi successivi. L’ASST aveva correttamente individuato i periodi revisionabili, calcolato la variazione dell’indice relativa a ciascuno di essi e applicato la variazione al fatturato del corrispondente periodo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la novità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    La revisione prezzi deve essere determinata secondo una metodologia coerente con la natura periodica dell’istituto e con l’andamento dei costi nel periodo di riferimento; nel caso esaminato, la norma non giustifica l’applicazione cumulativa delle variazioni dell’indice alle diverse annualità.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al buon andamento dell’azione amministrativa non impedisce all’amministrazione di applicare, nella determinazione della revisione prezzi, il calcolo distinto delle variazioni dell’indice per ciascun periodo contrattuale.

Massime di principio

  • La revisione dei prezzi nei contratti pubblici ha natura periodica e deve essere calcolata separatamente per ciascun periodo contrattuale per il quale il diritto è riconosciuto.
  • Per ogni annualità revisionabile occorre individuare il periodo di riferimento, calcolare la variazione dell’indice ISTAT-FOI dall’inizio alla fine di tale periodo e applicarla al fatturato effettivo maturato nel medesimo periodo.
  • L’applicazione cumulativa della variazione dell’indice ISTAT-FOI, calcolata dalla prima annualità sino a quelle successive, determina un’indebita capitalizzazione delle variazioni pregresse e non rappresenta il corretto criterio di calcolo della revisione prezzi.
  • Quando una precedente sentenza non ha esaurito il potere amministrativo e ha lasciato all’amministrazione margini istruttori e valutativi, il nuovo provvedimento adottato in esecuzione della pronuncia è autonomamente lesivo e deve essere contestato mediante un’autonoma azione di annullamento, non necessariamente mediante giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiudizio di ottemperanza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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