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Ordinanza

Ordinanza n. 458/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento a) del provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 0002400 in data 13 febbraio 2023, con cui l’Amministrazione ha opposto il proprio diniego sulla richiesta di condono edilizio formulata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 legge regionale n. 37/85, ordinando la riduzione in pristino; b) del provvedimento del Comune di Lipari n. 7057 del 6 marzo 2023, cui è stata respinta la domanda di condono.

Giustizia amministrativa202300994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Soprintendenza sul condono edilizio con ordine di riduzione in pristino e successivo rigetto della domanda di condono da parte del Comune di Lipari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina relativo a una richiesta di condono edilizio presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e dell’art. 23 della legge regionale n. 37/1985, nonché il conseguente provvedimento comunale di rigetto della domanda di condono. L’ordinanza, tuttavia, non esamina i motivi di legittimità dedotti contro tali provvedimenti. La decisione riguarda esclusivamente l’istanza del difensore per la liquidazione del compenso relativo al gratuito patrocinio.

La decisione

Il TAR non decide sulla legittimità dei dinieghi di condono. Rileva che l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio era stata disposta l’11 luglio 2023, mentre il giudizio era stato definito con sentenza pubblicata il 16 agosto 2024. Ai fini della liquidazione del compenso, deve essere verificata la persistenza dei requisiti sino alla definizione del giudizio, comprendendo il requisito reddituale del ricorrente sino all’anno 2022 e l’insussistenza di condanne definitive per i reati indicati dall’art. 74, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115/2002. Il difensore dovrà fornire tale prova, anche mediante rituale dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. La decisione sull’istanza di liquidazione è pertanto rinviata alla camera di consiglio del 26 marzo 2026.

Norme richiamate

  • art. 32 legge n. 326/2003

    Richiamato quale base normativa della domanda di condono edilizio, senza esame della relativa applicazione nel merito.

  • art. 23 legge regionale n. 37/1985

    Richiamato quale base normativa della domanda di condono edilizio, senza esame della relativa applicazione nel merito.

  • d.P.R. n. 445/2000

    Indicato quale fonte della dichiarazione sostitutiva mediante cui il difensore può provare la persistenza dei requisiti per il gratuito patrocinio.

  • art. 74, comma 4-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini della verifica dell’insussistenza di condanne definitive per i reati ostativi al beneficio del gratuito patrocinio.

Massime di principio

  • Quando l’ammissione al gratuito patrocinio è provvisoria, la liquidazione del compenso richiede la verifica della persistenza dei requisiti del beneficiario sino alla data di definizione del giudizio.
  • La verifica ai fini della liquidazione del compenso può riguardare sia la permanenza del requisito reddituale sia l’insussistenza di condanne definitive per i reati ostativi previsti dalla legge.
  • La decisione sull’istanza di liquidazione del compenso può essere rinviata quando il difensore non abbia ancora fornito la prova necessaria della persistenza dei requisiti per il gratuito patrocinio.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio

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