Sentenza n. 217/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica alla prima classificata, disposta dopo l'annullamento in autotutela della precedente esclusione dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, terza classificata, ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, deducendo motivi escludenti nei confronti della prima e della seconda classificata. Quanto alla prima classificata, ha sostenuto che avrebbe dovuto essere esclusa per gravi illeciti professionali non dichiarati e per l'anomalia dell'offerta, in ragione della sottostima dei costi della manodopera, delle derrate alimentari e dell'energia. Quanto alla seconda classificata, ha dedotto l'insostenibilità economica dell'offerta, alla luce degli incrementi dei costi intervenuti nel tempo, nonché la sussistenza di gravi illeciti professionali dichiarati nel DGUE, rispetto ai quali la stazione appaltante avrebbe acquisito soltanto chiarimenti, senza ulteriori approfondimenti sulla loro sorte e incidenza sui requisiti di moralità e integrità professionale. In via subordinata, la ricorrente ha censurato il bando e l'intera procedura, sostenendo che il notevole intervallo tra l'indizione della gara e l'avvio del servizio avrebbe imposto alla stazione appaltante di rivalutare l'importo a base di gara e la sostenibilità delle offerte mediante un'istruttoria aggiornata sul quadro macroeconomico, sul mercato della ristorazione collettiva e sulle modifiche intervenute nell'oggetto dell'appalto. Ha inoltre chiesto, ove stipulato, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in subordine, la rinnovazione della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha esaminato prioritariamente le censure rivolte contro la seconda classificata, ritenendo generica e non provata la contestazione sull'insostenibilità economica dell'offerta: la ricorrente si è limitata a richiamare possibili sopravvenienze di costo senza indicare i valori economici concretamente esposti nell'offerta né fornire elementi idonei a dimostrarne la palese inattendibilità o a giustificare l'avvio di una verifica di anomalia. È stata respinta anche la censura relativa ai gravi illeciti professionali dichiarati dalla seconda classificata. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti, esaminato la documentazione prodotta e ritenuto la vicenda non ostativa alla partecipazione, in applicazione del favor partecipationis. Il giudice ha ritenuto tale operato immune da vizi istruttori e motivazionali, rilevando che l'ammissione alla gara può esprimere anche implicitamente la valutazione di affidabilità, mentre la ricorrente non aveva circostanziato adeguatamente la vicenda professionale né fornito elementi tali da imporre un supplemento istruttorio o una motivazione più analitica. È stata respinta la censura contro il bando, poiché la legittimità dell'azione amministrativa deve essere valutata sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'adozione dell'atto; inoltre, le contestazioni sugli incrementi di costo erano generiche e prive di indicazioni sulla loro entità e sulla concreta incidenza sull'equilibrio economico dell'appalto. La ritenuta legittimità della posizione della seconda classificata ha privato la ricorrente, terza graduata, dell'interesse a coltivare le censure contro l'aggiudicataria, poiché l'eventuale accoglimento di tali censure non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità del caso e della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016
quanto dichiarato nel D.G.U.E. in relazione ai fatti di cui all’art. 80 co. 5 lett. c)
La stazione appaltante può valutare i precedenti professionali dichiarati dal concorrente mediante richiesta di chiarimenti e apprezzamento della documentazione prodotta; qualora ritenga la vicenda non incisiva sull'affidabilità, l'ammissione alla gara può valere come motivazione anche implicita, mentre una motivazione analitica è necessaria in caso di esclusione.
Massime di principio
- La contestazione dell'insostenibilità economica di un'offerta non può fondarsi su mere ipotesi relative a sopravvenienze di costo: il ricorrente deve indicare elementi concreti riferiti ai valori economici dell'offerta e dimostrarne la palese inattendibilità, oppure fornire specifici profili idonei a giustificare l'avvio della verifica di anomalia.
- Quando la stazione appaltante, dopo avere richiesto chiarimenti e valutato la documentazione prodotta, ritiene che una vicenda professionale dichiarata dal concorrente non incida sulla sua moralità e affidabilità, tale valutazione può risultare anche implicitamente dall'ammissione alla gara; non è richiesta una motivazione analitica, salvo che il ricorrente circostanzi la vicenda in modo tale da evidenziarne la possibile rilevanza ostativa.
- L'onere di allegare e provare gli elementi di fatto relativi al grave illecito professionale grava sul soggetto che ne deduce l'incidenza sull'affidabilità del concorrente; in mancanza di una ricostruzione concreta della vicenda, non può ritenersi imposto alla stazione appaltante un supplemento istruttorio o una motivazione più approfondita.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; le sopravvenienze successive non determinano, di per sé, l'illegittimità dell'atto.
- Il concorrente terzo classificato conserva interesse a contestare l'ammissione o l'offerta dell'aggiudicatario soltanto se, eliminata la posizione del secondo classificato, l'accoglimento delle censure può procurargli un'utilità concreta. Se la posizione del secondo classificato resiste alle censure, viene meno l'interesse a coltivare le doglianze contro il primo classificato.
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