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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19558/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, operato da una società datrice di lavoro, di somme che essa riteneva indebitamente corrisposte ai dipendenti a titolo di retribuzione feriale. Le somme erano collegate a ferie maturate durante il periodo di applicazione di contratti di solidarietà difensivi (2013-2016), in cui l’orario era stato ridotto e la retribuzione riproporzionata; successivamente, cessata l’integrazione salariale Inps, i dipendenti avevano fruito delle ferie maturate in quel periodo. La società sosteneva che, essendo le ferie maturate in costanza di orario ridotto, il relativo trattamento economico dovesse restare riproporzionato anche se godute dopo la fine della solidarietà; per questo aveva effettuato un conguaglio trattenendo somme che riteneva eccedenti. I lavoratori avevano agito per l’accertamento negativo dell’obbligo di restituzione e per la restituzione di quanto trattenuto. In appello la società era risultata soccombente; in cassazione ha proposto sei motivi: 1) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e delle circolari Inps, sostenendo che le ferie maturano e si retribuiscono proporzionalmente all’orario effettivo lavorato durante la solidarietà; 2) omesso esame di documenti e difetto di motivazione sull’asserita prova del pagamento integrale della retribuzione feriale; 3) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento, lamentando che i contratti collettivi prevedevano il proporzionamento delle ferie e della relativa retribuzione; 4) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 36 Cost., deducendo che la volontà dei lavoratori di fruire delle ferie solo dopo la solidarietà sarebbe irrilevante e che non vi era obbligo di pagare importi ulteriori; 5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che fosse pacifico il numero di giornate lavorate e il conseguente ricalcolo delle ferie; 6) violazione delle norme sulle spese, chiedendone la compensazione per novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sul difetto di prova, da parte della società che agiva per ripetizione di indebito, dell’effettiva corresponsione ai lavoratori di somme non dovute. Ha inoltre evidenziato che le doglianze relative alla valutazione dei documenti erano comunque carenti di specificità e colpite dal regime della doppia conforme; le censure sui contratti di solidarietà non scalfivano l’accertamento di merito secondo cui non era stata provata la mancanza di causa dei pagamenti; le questioni sulla volontà dei lavoratori o sul numero di giornate lavorate erano ritenute irrilevanti o non decisive; infine, la doglianza sulle spese atteneva a una valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese e, ove dovuto, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi, ritenendo condivisibile la soluzione già affermata in casi sovrapponibili.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere specificità e indicazione/trascrizione degli elementi rilevanti; la carenza di tali requisiti comporta inammissibilità dei motivi.

  • art. 348-ter, quinto comma c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, quinto comma, c.p.c.

    È richiamato il regime del vizio di motivazione dopo la riforma e il correlato onere di specificazione nei casi di doppia conforme.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; in difetto di allegazione specifica non può fondarsi il motivo.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare il fatto costitutivo della ripetizione di indebito grava su chi agisce per la restituzione.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa una violazione, poiché il punto decisivo resta l’assenza di prova dell’indebito.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie, con facoltà di modificarlo in base alle esigenze aziendali.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la liquidazione effettuata dal giudice di merito non è censurabile se rispettosa del criterio legale.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese, ma la Corte non ravvisa violazioni sindacabili in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti processuali, è dovuto il raddoppio del contributo unificato.

  • legge n. 863/1984, artt. 1 e 2

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina dei contratti di solidarietà e il riproporzionamento della retribuzione feriale.

  • legge n. 236/1993, art. 5

    Richiamata dalla ricorrente quale base normativa del regime dei contratti di solidarietà.

Massime di principio

  • In tema di ripetizione di indebito, il soggetto che agisce per il recupero delle somme deve provare in modo specifico sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di causa della dazione; in mancanza di tale prova, la domanda non può essere accolta.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta proporre censure astrattamente pertinenti, occorre confutare la specifica ragione decisoria posta a base del provvedimento.
  • La deduzione di omesso esame di documenti o di vizio motivazionale richiede specificità: occorre indicare puntualmente i fatti allegati, i documenti rilevanti e, nei casi di doppia conforme, le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sui documenti in quanto tali; senza una chiara allegazione dei fatti non è possibile invocare utilmente l’art. 115 c.p.c.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese è normalmente discrezionale e non è sindacabile in cassazione se la sentenza di merito applica correttamente il principio di soccombenza.
  • In materia di ferie e organizzazione del lavoro, il datore conserva il potere di determinare il periodo di godimento delle ferie secondo le esigenze aziendali; tuttavia, ciò non esonera dal dimostrare, in caso di richiesta restitutoria, l’effettiva debenza delle somme recuperate.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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