Ordinanza n. 209/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, provvedimento n. -OMISSIS- D.A.Spo. del -OMISSIS- con il quale il Questore di Siena ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), notificato in data -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.A.Spo. del Questore di Siena recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno e sei mesi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Questore di Siena con cui gli è stato imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno e sei mesi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso né gli elementi fattuali posti a fondamento del D.A.Spo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare rappresentata potesse essere adeguatamente tutelata mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di sospensione e senza anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità del D.A.Spo. La trattazione di merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente tutelata mediante una sollecita fissazione del merito, il giudice può fissare direttamente l'udienza di merito senza adottare una misura cautelare sospensiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando l'esigenza di tutela può essere soddisfatta attraverso una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e definire il calendario della causa senza concedere né negare la sospensione dell'atto impugnato.
- La fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una decisione anticipata sui presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora, né definisce la controversia nel merito.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudice non adotta una misura cautelare sostanziale e si limita a fissare sollecitamente la trattazione del merito.
Come è indicizzato
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