Cassazione Civile, Ordinanza n. 00116/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il proprietario dei terreni aveva incaricato un'impresa di costruire immobili e aveva nominato un architetto quale direttore dei lavori. Durante l'esecuzione dell'opera il Comune aveva emanato un ordine di demolizione per gravi difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato; il committente aveva quindi sostenuto spese per sanare l'abuso edilizio e adeguare l'immobile. In primo grado aveva ottenuto la restituzione della parcella corrisposta al professionista e un rilevante risarcimento danni; in appello era stata confermata solo la restituzione della parcella, negandosi il risarcimento per concorso colposo del danneggiato. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione degli artt. 132 e 116 c.p.c., 1227 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che: a) la Corte d'appello avrebbe apoditticamente affermato il concorso di colpa senza motivarlo; b) il secondo comma dell'art. 1227 c.c. presupporrebbe un comportamento successivo di aggravamento del danno, mentre egli aveva invece attivato la sanatoria per limitarne le conseguenze; c) la prova dell'attivazione per la regolarizzazione urbanistica sarebbe stata trascurata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i motivi inammissibili e comunque infondati, rilevando che non era stata censurata la vera ratio decidendi della sentenza di appello: il concorso di colpa del danneggiato era stato già accertato dal primo giudice e tale accertamento non era stato impugnato, con conseguente formazione del giudicato interno. Ha inoltre osservato che le doglianze miravano in sostanza a una nuova valutazione dei fatti e che, comunque, la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il concorso del danneggiato sia ai sensi del primo sia del secondo comma dell'art. 1227 c.c., ratio anch'essa non specificamente attinta dalle censure. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata per difetto di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi effettiva.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha reputato inammissibile la censura perché diretta a rimettere in discussione l'accertamento di merito.
art. 1227 c.c.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto il concorso del danneggiato sia ex comma 1 sia ex comma 2; la censura non ha efficacemente attinto entrambe le rationes e, in ogni caso, tendeva a proporre una diversa ricostruzione fattuale.
art. 2697 c.c.
Richiamato per lamentare un errato governo dell'onere della prova, ma la doglianza è stata ritenuta non decisiva e comunque incoerente con l'accertamento di merito non censurato.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Richiamato quale disposizione che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui al d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non censuri la ratio decidendi effettiva posta a fondamento della decisione impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato l'esito su un accertamento non specificamente impugnato e ormai coperto da giudicato interno.
- La deduzione di violazione dell'art. 1227 c.c. non può risolversi in una mera diversa lettura dei fatti: se la sentenza di merito ha accertato il concorso del danneggiato nella produzione del danno, la censura deve confrontarsi con tale accertamento e con tutte le rationes poste a base della decisione.
- Quando il giudice di merito valorizza il concorso colposo del danneggiato sia sotto il profilo del primo comma sia sotto quello del secondo comma dell'art. 1227 c.c., il ricorrente deve contestare entrambe le autonome argomentazioni, altrimenti il ricorso resta inidoneo a scalfire la decisione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito e delle prove sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la doglianza mira soltanto a sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella accertata dal giudice di appello.
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