Sentenza n. 1784/2026 - Napoli, Sezione 5
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 5142/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente. La sentenza, non impugnata dall'amministrazione, era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero per l'esecuzione. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, limitatamente all'importo di 1.000 euro, nonché la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire prova dell'adempimento. Il TAR ha rilevato che il titolo giudiziale riconosceva in realtà il beneficio per quattro annualità, ma che la domanda di ottemperanza era stata proposta soltanto per due annualità, entro il limite di 1.000 euro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della domanda azionata. Ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'amministrazione era stata destinataria della notifica del titolo e dell'intimazione all'esecuzione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e non risultava provato alcun adempimento. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, limitatamente all'importo di 1.000 euro richiesto nel ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha disposto che l'amministrazione depositi la prova dell'adempimento con documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Al commissario è stato attribuito il compito di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine previsto per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le regole processuali relative alla trattazione dell'azione in camera di consiglio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 115 c.p.a.
La notificazione del titolo giudiziale all'amministrazione rileva ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale del Ministero dalla quale è stato designato il commissario ad acta.
art. 479 c.p.c., come modificato dall'art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022
Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, nei confronti di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo stabilito dal giudicato.
- Ai fini dell'ottemperanza è necessario che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato portato a conoscenza dell'amministrazione e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In sede di ottemperanza il giudice amministrativo deve contenere l'ordine di esecuzione entro i limiti quantitativi e oggettivi della domanda proposta, anche quando il titolo giudiziale riconosca un credito più ampio.
- In assenza di prova dell'adempimento del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta deve porre in essere tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento previsto dal giudicato; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimi impedimenti all'esecuzione del giudicato.
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