Sentenza n. 1010/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a) dell’Ordinanza Dirigenziale di demolizione e riduzione in pristino n. 11/2024 del 13.11.2024, notificata in data 25.11.2024, prot. interno n. 78445 del 15.11.2024, con la quale il Dirigente del Settore VII Pianificazione e Controllo del Territorio - SUE e SUAP, del Comune di Casoria (NA), ha ordinato, anche a carico della ricorrente, quale coerede di Ilardi Sebastiano, ex art. 31 d.P.R. 380/2001, la rimozione, demolizione e restituzione in pristino a propria cura e spese, entro 90 (novanta) giorni, delle opere eseguite in assenza dei prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire), sul lotto di terreno sito in Via Enrico De Nicola, n. 29 (N.C.E.U. Casoria foglio 13- particella 39), costituito dalla realizzazione di due manufatti di circa mq 1170 e di 6135 mc, applicando, altresì, la sanzione pecuniaria massima di euro 20.000,00, ex art. 31, comma 4 bis, DPR 380/2001; b) ove occorra, della relazione di sopralluogo dell’Arch. Vincenzo Magnifico, prot. 72213/2024 del 22.10.2024, menzionata nel provvedimento di demolizione sub a), di contenuto ignoto, perché mai comunicata né allegata; c) ove occorrer possa, del verbale redatto dalla Polizia Edilizia prot. 73006 del 25.10.2024, di contenuto ignoto, perché mai comunicato né allegato; d) ed ancora, della sanzione pecuniaria irrogata nella misura massima di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 31 comma 4-bis D.P.R. 380/2001, nonché del punto 138 del R.U.E.C., approvato con Delibera di C.C. n. 11 del 19.4.2018, nello specifico al punto 138.d.; e) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, non conosciuto né altrimenti comunicato e comunque lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino, nella parte relativa all'irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale sostenendo di non essere né proprietaria della particella catastale interessata dagli abusi né responsabile della loro realizzazione, essendo stata erroneamente ricompresa nella denuncia di successione del defunto Sebastiano Ilardi. Ha dedotto l'erroneità del presupposto fattuale dell'ordine demolitorio, la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, la carenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria, anche perché gli abusi sarebbero anteriori all'entrata in vigore dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 e la sanzione sarebbe stata irrogata prima della scadenza del termine di novanta giorni per ottemperare all'ordine di demolizione. Ha inoltre contestato l'assenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione massima e la carenza di istruttoria. Nel corso del giudizio ha prodotto la rettifica della dichiarazione di successione, dalla quale risultava di avere ereditato un diverso immobile e non la particella interessata dagli abusi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato nei limiti dell'interesse fatto valere dalla ricorrente. Ha ritenuto assorbente la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Sebbene, in linea generale, l'ordinanza di demolizione, quale provvedimento vincolato nei presupposti, non richieda la comunicazione di avvio, nel caso concreto il contraddittorio era necessario perché avrebbe consentito alla destinataria di evidenziare tempestivamente l'errore sulla sua qualità di proprietaria o legittimata passiva, evitando l'adozione dell'atto. Il Comune conserva il potere di rideterminarsi sulla base di elementi di fatto nuovi non posti a fondamento dell'atto annullato. Le spese sono state compensate, poiché il provvedimento era stato adottato anche in conseguenza dell'errore materiale commesso dalla ricorrente nella dichiarazione di successione.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'ordine di rimozione, demolizione e riduzione in pristino degli interventi eseguiti in assenza del permesso di costruire e individua i destinatari dell'ordine.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Prevede la sanzione pecuniaria connessa alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione; la decisione richiama la necessità di verificare i relativi presupposti soggettivi e temporali.
art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001
È richiamato dalla ricorrente quale disposizione presupposta per l'applicazione della sanzione pecuniaria massima, ma il TAR non decide specificamente tale censura, ritenendo assorbente quella sulla mancata comunicazione di avvio.
Massime di principio
- Anche quando l'ordinanza di demolizione è, in linea generale, un provvedimento vincolato e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, il contraddittorio procedimentale può risultare necessario in concreto se consente al destinatario di dimostrare l'erroneità dei presupposti fattuali relativi alla proprietà, alla responsabilità dell'abuso o alla legittimazione passiva, evitando l'adozione di un provvedimento illegittimo.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento assume rilievo invalidante quando, alla luce delle concrete circostanze del caso, la partecipazione dell'interessato avrebbe potuto incidere effettivamente sull'esito del procedimento e impedire l'adozione dell'atto.
- L'annullamento dell'ordinanza di demolizione o della sanzione edilizia per vizi procedimentali non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, sulla base di elementi di fatto nuovi e diversi da quelli posti a fondamento dell'atto annullato.
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