Sentenza n. 2174/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza del 24 aprile 2025, diretta al riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso è fondato sull'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, individuato in quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine risultava scaduto alla data di proposizione del ricorso, con conseguente formazione del silenzio-inadempimento. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato l'illegittimità del silenzio-inadempimento, rilevando che il termine legislativo di quattro mesi per concludere il procedimento di riconoscimento era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione riferita alla posizione della ricorrente e di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il Ministero dovrà valutare il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa. Il giudice ha richiamato l'obbligo di considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, di verificare la comparabilità della formazione e di disporre, ove necessario, misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Ha inoltre precisato che l'autorità competente deve valutare anche le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di origine e nello Stato ospitante, potendo riconoscere che esse soddisfino in tutto o in parte le condizioni richieste. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 90 giorni decorrente dalla scadenza dei 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.
d.lgs. 15/2016
Modifica il d.lgs. 206/2007 recependo la direttiva 2013/55/UE.
direttiva 2005/36/CE
Impone all'autorità competente di valutare complessivamente formazione, conoscenze, competenze, qualifiche ed esperienza professionale del richiedente e, ove necessario, di disporre misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Prevede la possibilità di adottare misure compensative quando la formazione o le qualifiche conseguite nello Stato membro di origine non risultino integralmente equivalenti a quelle richieste nello Stato ospitante.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Attribuisce la denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito all'amministrazione competente per la conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Il procedimento di riconoscimento in Italia di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea deve essere concluso dall'autorità competente entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; il decorso del termine senza provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- Nel valutare una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale estera, l'amministrazione deve esaminare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, considerando il livello, la durata e la qualità della formazione, anche se svolta a tempo parziale.
- L'autorità competente deve verificare se le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato membro di origine e nello Stato membro ospitante soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale nello Stato ospitante.
- L'eventuale non piena equivalenza della formazione estera non consente un diniego automatico: l'amministrazione deve valutare, ove necessario, l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice deve assegnare all'amministrazione un termine per provvedere e può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di perdurante inerzia.
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