Cassazione Civile, Ordinanza n. 24076/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'azione di responsabilità professionale proposta da una cliente contro la propria difensora, deducendo che quest'ultima non avesse coltivato un'opposizione a cartella esattoriale davanti al giudice tributario dopo una pronuncia di incompetenza territoriale, omettendo la riassunzione nei termini. Secondo la cliente, tale omissione avrebbe determinato la definitività della pretesa erariale e il successivo recupero coattivo mediante pignoramento presso terzi di una quota degli emolumenti lavorativi, con richiesta di risarcimento pari all'importo iscritto a ruolo. La professionista si era costituita resistendo e aveva proposto domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande e compensato i crediti; la Corte d'appello aveva respinto gli appelli, ritenendo, tra l'altro, che la professionista non avesse validamente contestato la notifica della sentenza tributaria e che, comunque, avrebbe dovuto attivarsi con verifica presso la segreteria del giudice tributario. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: 1) erronea applicazione delle norme sulla notificazione e sulla querela di falso, sostenendo che l'avviso di ricevimento non fosse fidefacente quanto alla sottoscrizione; 2) violazione della disciplina processuale tributaria sul deposito/comunicazione del dispositivo della sentenza; 3) violazione del giudicato interno e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la negligenza era stata già contestata in primo grado; 4) motivazione apparente sul nesso causale e sull'apprezzabilità della prescrizione invocata nel giudizio tributario; 5) errata allocazione dell'onere della prova sul nesso causale, che avrebbe dovuto gravare sulla cliente; 6) erronea esclusione della deducibilità della prescrizione in via esecutiva e dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'avviso di ricevimento della notificazione, se sottoscritto dall'agente postale e per le attività ivi attestate, è assistito da forza certificatoria fino a querela di falso; ha inoltre osservato che, in ogni caso, la contestazione della sottoscrizione avrebbe dovuto essere tempestiva e specificamente dimostrata. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha accolto per quanto di ragione il quarto e il quinto motivo, cassando la sentenza impugnata sul punto: la Corte territoriale non aveva spiegato in modo adeguato il giudizio prognostico secondo cui l'opposizione tributaria avrebbe avuto apprezzabili probabilità di accoglimento per prescrizione, né aveva correttamente considerato che l'onere di provare il nesso causale tra condotta professionale e danno grava sulla parte che chiede il risarcimento. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi, sovrapponeva rimedi esecutivi diversi ed era aspecifico sul tipo di prescrizione dedotta. Il giudizio è stato quindi cassato con rinvio, con rinvio anche per le spese.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Richiamato in relazione alla notificazione e alla forza probatoria dell'avviso di ricevimento; la contestazione della sottoscrizione dell'avviso richiede gli strumenti propri dell'impugnazione per falso quando si contesti l'attestazione certificata.
art. 2900 c.c.
Citato nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma nel ragionamento finale.
art. 37 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel secondo motivo, in relazione alla comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria; il motivo è rimasto assorbito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi terzo, quarto e quinto per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia; i motivi sono stati in parte assorbiti e in parte accolti nei limiti del difetto di motivazione sul nesso causale.
art. 324 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'esistenza di un giudicato interno sul punto della negligenza; motivo assorbito.
artt. 111, 131, 132 c.p.c.
Richiamati per censurare motivazione apparente o mancante; la Corte ha ritenuto effettivamente carente la motivazione della sentenza impugnata sul giudizio prognostico relativo alla pretesa prescrizione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Usato dalla Corte per evidenziare la necessità di specifica indicazione e trascrizione degli atti su cui si fonda il ricorso; la deduzione della ricorrente è stata reputata generica.
art. 615 c.p.c.
Richiamato nel sesto motivo per sostenere la deducibilità della prescrizione in sede esecutiva; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non pertinente alla ratio e aspecifica rispetto al tipo di prescrizione dedotta.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Richiamato dalla Corte a proposito dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, quale intervento legislativo volto a plasmare l'interesse ad agire e applicabile anche ai processi pendenti secondo le Sezioni Unite.
Massime di principio
- L'avviso di ricevimento della notificazione, per le attività che risultano in esso compiute e se sottoscritto dall'agente postale, fa piena prova fino a querela di falso; chi contesti di avere ricevuto l'atto o di aver apposto la firma deve utilizzare gli strumenti processuali idonei e dedurre la contestazione in modo tempestivo e specifico.
- Nel giudizio di responsabilità professionale, il danneggiato che lamenti la perdita di una chance processuale deve allegare e provare, con giudizio prognostico concreto e motivato, che il diverso e diligente comportamento del professionista avrebbe avuto apprezzabili probabilità di evitare il danno o di conseguire un esito favorevole.
- L'onere di provare il nesso causale tra la condotta negligente del professionista e il pregiudizio dedotto grava sulla parte attrice; tale onere non si trasferisce automaticamente sulla controparte per effetto di lacune documentali o della sua condotta processuale, salvo il diverso rilievo della non contestazione nei limiti in cui operi effettivamente.
- La motivazione della sentenza di merito è viziata quando afferma la probabilità di accoglimento di una pretesa o di un'eccezione senza esplicitare la ricostruzione fattuale e giuridica che sorregge il giudizio prognostico.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, sovrappone rimedi processuali diversi o resta aspecifico quanto al fatto e al tipo di questione giuridica dedotta.
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