Cassazione Penale, Sentenza n. 28526/2024 del 16/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 13-bis, comma 4, d.l. n. 14/2017 (come modificato dal d.l. n. 123/2023): il ricorrente deduceva l'inosservanza del termine a difesa minimo di 48 ore tra la notificazione del provvedimento del Questore e la sua convalida da parte del GIP. Il provvedimento del Questore è stato emesso il 24/10/2023, notificato al ricorrente il 26/10/2023 alle ore 15:30 e convalidato il 28/10/2023 senza indicazione dell'ora; da ciò deriva incertezza sul rispetto del termine dilatorio di 48 ore utile per depositare memorie e deduzioni, con conseguente vizio di violazione di legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 24/10/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione (comparire presso il Commissariato). La Corte ha motivato l'annullamento con l'incertezza sulla tempestività della convalida (mancanza dell'indicazione dell'ora), rilevando che, in presenza di un termine computato a ore a presidio del diritto di difesa, l'atto deve riportare l'ora di deposito e che non è possibile ricorrere a presunzioni per sanare tale incertezza; ha precisato che la nullità deriva direttamente dalla violazione del termine a difesa e non richiede prova di un concreto pregiudizio.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito dalla L. 18 aprile 2017, n. 48), come modificato dal d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159)
Stabilisce i provvedimenti impositivi (cd. DASPO urbano) e rimanda, per quanto compatibile, alle regole sulla convalida previste per misure analoghe; la norma impone il rispetto del termine dilatorio a favore dell'interessato prima della convalida da parte del giudice.
art. 6, commi 3 e 4, legge 13 dicembre 1989, n. 401
Norma richiamata per la disciplina della convalida dei provvedimenti impositivi (originariamente in materia di misure cautelari per episodi connessi a manifestazioni sportive); applicata, se compatibile, ai DASPO urbani per garantire il termine a difesa e il contraddittorio cartolare.
Corte Costituzionale, sent. n. 144 del 23/05/1997
Principio consolidato che un termine a difesa inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa; consolidamento del criterio per cui il termine deve essere rispettato per consentire la presentazione di memorie e deduzioni.
Massime di principio
- Nei casi di convalida di provvedimenti limitativi della libertà (es. DASPO urbano) il giudice deve rispettare il termine minimo previsto per il contraddittorio cartolare; se il termine è computato a ore, l'atto di convalida deve riportare l'ora del deposito.
- La mancata indicazione dell'ora di convalida che genera incertezza sul rispetto del termine a difesa comporta la nullità della convalida, indipendentemente dalla prova di un danno concreto.
- Non è consentito ricorrere a presunzioni o argomentazioni speculative per sanare vizi formali che incidono su diritti fondamentali (libertà personale e diritto di difesa); l'incertezza va risolta a favore dell'interessato.
- La nullità della convalida determina l'inefficacia della misura impugnata nella parte che impone l'obbligo di presentazione, pur potendo rimanere indenne altri profili del provvedimento (ad es. divieti di accesso), a seconda della pronuncia della Corte.
- Per l'amministrazione e per il giudice è obbligatorio verbalizzare e indicare con precisione tempi e modalità di notifica e deposito quando tali elementi incidono sul computo dei termini a difesa.
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