Sentenza del 27/02/2017 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta - Lavori di ristrutturazione su immobile strumentale per l'attività dell'impresa - Detraibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA relativa a lavori di ristrutturazione o miglioramento eseguiti su un immobile strumentale all'attività d'impresa, anche quando l'immobile non è di proprietà dell'impresa che sostiene i lavori. Il principio richiamato valorizza la strumentalità del bene rispetto all'attività economica esercitata, ritenendo irrilevanti, di per sé, sia la proprietà dell'immobile sia la disciplina civilistica della locazione e gli accordi contrattuali tra le parti.
La decisione
La detrazione dell'IVA è riconosciuta, poiché i lavori riguardano un immobile strumentale all'attività dell'impresa. La proprietà del bene non costituisce una condizione necessaria per la detraibilità: è sufficiente che l'immobile sia concretamente utilizzato o destinato all'esercizio dell'attività economica e che le spese presentino un nesso diretto con tale attività. L'esito processuale specifico e l'identità formale delle parti non sono indicati nel testo.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale della Corte di cassazione, sentenza 27 novembre 2015, n. 24277
Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità all'attività dell'impresa dell'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, a prescindere dalla proprietà del bene, da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti.
La detraibilità dell'IVA sui lavori dipende dal collegamento funzionale tra l'immobile e l'attività economica dell'impresa, non dal titolo di proprietà dell'immobile. Anche il conduttore o altro soggetto non proprietario può detrarre l'imposta se sostiene i costi e utilizza il bene per la propria attività.
Massime di principio
- Per valutare la detraibilità dell'IVA sui lavori immobiliari occorre verificare principalmente la strumentalità del bene rispetto all'attività d'impresa.
- La detrazione può spettare anche a chi non è proprietario dell'immobile, come il locatario, purché sostenga effettivamente le spese e utilizzi il bene nell'esercizio dell'attività economica.
- La mera esistenza di un contratto di locazione o di specifici accordi tra proprietario e utilizzatore non esclude automaticamente la detrazione.
- È necessario dimostrare il concreto nesso tra i lavori, l'immobile e l'attività imponibile, mediante documentazione contabile, contrattuale e relativa all'effettivo utilizzo del bene.
- Il principio riguarda la strumentalità all'attività economica e non opera automaticamente quando l'immobile è destinato a finalità private, a operazioni esenti o estranee all'attività d'impresa.
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