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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3067/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Agrusti, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Rotondella, era stato condannato per omessa o ritardata denuncia (art. 361 c.p.) avendo ricevuto dalla moglie notizia di un possibile abuso d'ufficio relativo a una graduatoria scolastica e avendo effettuato verifiche preliminari prima di comunicare formalmente la notizia all'autorità giudiziaria (comunicazione avvenuta mesi dopo). Il ricorrente ha impugnato sostenendo che la notizia era stata appresa in ambito privato (da coniuge), che la configurabilità del reato di abuso d'ufficio non era immediata, che la tardività non ha arrecato pregiudizio alle indagini, che (in ogni caso) non sussisteva l'obbligo di denuncia se la notizia era acquisita fuori dall'esercizio delle funzioni, chiedendo anche il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. La Corte ha stabilito che gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sono obbligati alla denuncia ai sensi dell'art. 361 c.p. solo se la notizia di reato è acquisita nell'esercizio o a causa delle loro funzioni. Poiché Agrusti aveva appreso la notizia dalla moglie in ambito privato e non per ragioni di servizio, la notizia era estranea all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria; di conseguenza non era configurabile il reato di omessa o ritardata denuncia e la condanna è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 361 cod. pen.

    L'obbligo di denuncia per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio si applica soltanto quando la notizia di reato è acquisita nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni; se la notizia è appresa fuori dall'esercizio delle funzioni il reato non è configurabile.

  • art. 155 d.lgs. n. 66/2010

    Definisce l'Arma dei carabinieri come forza militare in servizio permanente di pubblica sicurezza; la Corte interpreta che la permanenza in servizio riguarda solo le funzioni di pubblica sicurezza e non automaticamente tutte le funzioni pubblicistiche.

  • art. 161 d.lgs. n. 66/2010

    Elenca le funzioni esercitate dall'Arma (polizia giudiziaria e sicurezza pubblica); serve a distinguere le diverse funzioni rispetto alla permanente titolarità del servizio.

  • art. 178 d.lgs. n. 66/2010

    Attribuisce qualifiche di polizia giudiziaria ai ruoli dell'Arma; la Corte distingue tra attribuzione formale della qualifica e concreto esercizio delle correlate funzioni, collegato allo stato di servizio.

  • art. 57 lett. b) cod. proc. pen.

    Riconosce la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali e sottufficiali dei Carabinieri; utile per l'analisi, ma non sufficiente a prescrivere obblighi fuori dall'esercizio delle funzioni.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte non ha ritenuto necessario riconoscere tale causa perché ha escluso la configurabilità del reato per difetto del presupposto soggettivo/strumentale.

  • art. 47, comma terzo, cod. pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; la Corte non ha dovuto approfondirne l'applicazione dopo aver escluso la fattispecie tipica.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso relativi alla comunicazione di notizia di reato; utilizzata dal ricorrente per sostenere limiti procedurali, ma non decisiva alla luce della esclusione del reato.

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Riferimento a un presunto errore scusabile su norma extra-penale invocato dal ricorrente; la Corte non si è fondata su questo per decidere l'annullamento, avendo risolto la questione sul presupposto soggettivo e funzionale.

Massime di principio

  • Per i Carabinieri l'obbligo di denuncia ex art. 361 c.p. sussiste solo quando la notizia di reato è acquisita nell'esercizio o a causa delle funzioni; la mera attribuzione della qualifica di ufficiale/agente di polizia giudiziaria non impone automaticamente l'obbligo se l'informazione proviene da ambito privato.
  • Occorre distinguere tra 'titolarità' formale della qualifica e 'esercizio' concreto della funzione: l'acquisizione di notizie in ambito familiare o privato non rientra nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.
  • La previsione di 'servizio permanente di pubblica sicurezza' riguarda specificamente le funzioni di pubblica sicurezza e non estende automaticamente la permanenza dell'obbligo di funzione a tutte le attività connesse ai pubblici ufficiali.
  • Nel valutare un'omessa o ritardata denuncia, occorre esaminare il contesto in cui la notizia è stata ottenuta (privato vs servizio), il grado di specificità/inerenza della notizia e se esista un nesso causale con l'esercizio delle funzioni.
  • In casi simili è utile documentare le ragioni delle verifiche preliminari e la tempistica dell'invio della notizia all'autorità giudiziaria, perché la mancanza di nesso con le funzioni di servizio può escludere la responsabilità penale.
  • La possibilità di invocare la particolare tenuità del fatto o errori scusabili non evita la necessità di prima accertare se sussiste il presupposto soggettivo/strumentale dell'obbligo di denuncia; se questo manca, le questioni accessorie restano irrilevanti.

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