Sentenza n. 1010/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2021 al 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Rovigo n. 187/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 14 ottobre 2024, con la quale l’amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2021 e il 2024. Il ricorrente ha dedotto la mancata spontanea esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto anche l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di forma.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza delle condizioni per l’azione di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione, risultando quindi decorso il termine dilatorio applicabile. Nel merito, ha accertato l’inadempimento non contestato del Ministero e ha accolto la domanda di ottemperanza, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rovigo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 1.500,00. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Il TAR ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificassero, nel caso concreto, la mancata applicazione della misura. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ove ne ricorrano i presupposti, una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato in relazione alle condizioni per procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione posto a carico del Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Individuano le modalità e le funzionalità di costituzione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione richiede una verifica concreta dei presupposti e delle ragioni ostative, comprese le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza di interessi pubblici.
art. 115 c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per attribuire rilievo ai fatti notori, tra i quali il TAR ha ricompreso la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa della prestazione oggetto della sentenza da eseguire.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e l’obbligo non è stato adempiuto, il giudice deve ordinare all’amministrazione di eseguirlo entro un termine prefissato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o direttore generale già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso, se svolge le funzioni commissariali nell’ambito dei propri compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automaticamente applicabile per il solo fatto dell’inadempimento della pubblica amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza deve valutare concretamente i presupposti della misura, le condizioni del debitore pubblico e le eventuali ragioni ostative, potendo negarla o graduarne l’importo per evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni indebite.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori e valutati concretamente dal giudice dell’ottemperanza, ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione.
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