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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06890/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca del distacco di un dirigente sindacale di polizia penitenziaria e dal suo rientro presso la sede originaria. L'organizzazione sindacale ha dedotto che tale spostamento dovesse essere considerato un trasferimento o comunque un atto soggetto a nulla osta sindacale, sia in base alla disciplina speciale del personale penitenziario sia per l'effetto lesivo dell'attività sindacale in concreto. In particolare, il ricorso per cassazione articolava più motivi: con i primi due si denunciava, da un lato, la violazione della normativa sul nulla osta per il trasferimento dei dirigenti sindacali e, dall'altro, l'omessa ammissione di prove testimoniali ritenute decisive per dimostrare l'antisindacalità concreta dello spostamento, l'asserita attività sindacale del lavoratore presso la casa circondariale e la pretesa insussistenza di esigenze organizzative che giustificassero l'assegnazione; con il terzo motivo si lamentava la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la mancata rivalutazione della condanna alle spese di primo grado, sostenendosi che il Tribunale avesse accolto un motivo relativo alla natura ritorsiva della revoca del distacco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la revoca del distacco non integri un trasferimento in senso tecnico e, quindi, non ricada nelle fattispecie che richiedono il nulla osta sindacale ex art. 40 d.P.R. n. 266 del 1987 e art. 6 dell'accordo nazionale quadro richiamato. Ha inoltre escluso che le prove non ammesse fossero decisive ai fini dell'antisindacalità concreta, osservando che i capitoli di prova erano generici o contenenti giudizi non demandabili ai testimoni, e che le censure miravano in sostanza a una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Quanto alle spese, ha giudicato infondata anche la doglianza ex art. 92 c.p.c., applicando il principio per cui, nel rigetto integrale dell'appello, la statuizione sulle spese del secondo grado implica il rigetto implicito della censura sulle spese del primo grado. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. n. 266 del 1987

    "il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali ... può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza"

    La disposizione tutela il trasferimento di sede in senso tecnico dei dirigenti sindacali, non la revoca di un distacco che comporti il rientro nella sede originaria.

  • art. 22 L. n. 300 del 1970

    "il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti ... può essere disposto solo previo nulla osta"

    La norma, letta in analogia con quella del pubblico impiego, riguarda il trasferimento in senso tecnico; resta ferma, in caso di allontanamento discriminatorio o concretamente lesivo, la tutela antisindacale ex art. 28 Statuto.

  • art. 6 dell'accordo nazionale quadro di amministrazione per il personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004

    primo e secondo comma sul trasferimento o invio provvisorio in sede diversa e sul passaggio ad ufficio o servizio diverso nella stessa sede di servizio

    Le ipotesi che richiedono il nulla osta presuppongono un vero trasferimento o invio provvisorio; la revoca del distacco e il rientro alla sede di provenienza non vi rientrano.

  • art. 28 Statuto dei lavoratori

    È la tutela esperibile quando l'allontanamento, pur non configurando trasferimento in senso tecnico, sia concretamente antisindacale o discriminatorio.

  • art. 92 c.p.c.

    La condanna alle spese del secondo grado, a fronte del rigetto integrale dell'appello, implica il rigetto implicito della censura sulle spese del primo grado.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione di legge in materia di spese.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La deduzione di fatti ulteriori o diversi è scrutinabile solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi; non consente una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il nulla osta sindacale è richiesto solo quando il provvedimento integri un trasferimento in senso tecnico o un'ipotesi espressamente assimilata dalla disciplina applicabile; la mera revoca di un distacco con rientro nella sede di provenienza non basta, di per sé, a far sorgere tale obbligo.
  • Anche quando non ricorra un trasferimento soggetto a nulla osta, resta possibile la tutela per condotta antisindacale se l'allontanamento sia concretamente idoneo a ledere la libertà o l'attività sindacale; tuttavia tale pregiudizio deve essere provato con allegazioni specifiche e non con mere contestazioni di merito.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino solo a ottenere una diversa lettura delle prove o dei fatti di causa, salvo che sia dedotto l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
  • La decisione sulle spese del grado successivo può implicare il rigetto della censura relativa alle spese del grado precedente quando l'impugnazione sia stata integralmente respinta nel merito.
  • Ai fini della soccombenza rileva l'esito complessivo della domanda o dell'impugnazione, non il superamento di singoli profili preliminari o incidentali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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