Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25112/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale di accertamento per eccesso di velocità, rilevato con dispositivo fisso, in cui veniva contestato a un automobilista di aver circolato a 74 km/h su una strada con limite di 50 km/h. L'opponente impugnava la sanzione davanti al giudice di pace e poi in appello, contestando in cassazione: 1) la qualificazione del tratto stradale come strada extraurbana secondaria, ritenendo che le caratteristiche della banchina fossero insufficienti o inesistenti e che, quindi, mancassero i presupposti per l'uso del sistema di rilevamento; 2) la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che nel giudizio di opposizione la pubblica amministrazione dovesse provare in modo puntuale i fatti costitutivi della violazione e le concrete caratteristiche della strada, senza potersi limitare al richiamo del decreto prefettizio; 3) la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sulla censura relativa alla collocazione e visibilità della cartellonistica di avviso della presenza dell'autovelox, deducendo in particolare distanza non corretta e scarsa visibilità dei segnali. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice di merito aveva comunque accertato la presenza e sufficienza della banchina e che tale valutazione di fatto non era sindacabile in cassazione; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, sia perché incentrato su censure di motivazione non proponibili nel caso di doppia conforme, sia perché non configurava una vera violazione di legge; ha ritenuto infondato il terzo motivo per difetto di specificità e, comunque, perché la motivazione del giudice di merito superava il minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato, mentre è stata respinta la domanda del resistente di condanna per responsabilità aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'automobilista. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione alla sanzione amministrativa per eccesso di velocità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la richiesta del Comune di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità aggravata, ritenendo insussistenti i relativi presupposti.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma sostanziale violata con l'eccesso di velocità accertato mediante dispositivo fisso.

  • art. 3, comma 3, C.d.S.

    richiamato per la classificazione della strada come extraurbana secondaria, quale presupposto per il controllo della velocità.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 121/2002

    richiamato dal ricorrente in relazione all'uso dei dispositivi di rilevamento a distanza della velocità su determinate strade.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova; la Corte rileva che la censura, così formulata, non integra una corretta violazione di legge nel caso concreto.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del precedente giudiziale, che però la Corte esclude faccia stato tra le parti nel presente giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa omissione di esame delle questioni istruttorie e fattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    evocato in tema di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa non utilmente proponibile per la doppia conforme.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare l'inammissibilità della censura motivazionale in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto dei due gradi.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    utilizzato per dichiarare il difetto di specificità del ricorso che non riproduce adeguatamente le doglianze e non indica la collocazione degli atti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di condanna per responsabilità aggravata, respinta per assenza dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base dell'ulteriore contributo unificato dovuto se applicabile.

Massime di principio

  • La qualificazione di un tratto stradale e la verifica delle sue caratteristiche materiali costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, le censure sulla mancata ammissione o valutazione di prove devono rispettare rigorosi requisiti di specificità e, in presenza di doppia conforme, non può essere utilmente denunciato l'omesso esame di fatti decisivi senza indicare le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; non basta che la parte la reputi insufficiente o non condivisibile.
  • L'impugnazione deve riprodurre in modo specifico le doglianze rilevanti e indicare la loro precisa collocazione processuale, altrimenti difetta del requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.